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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine

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Ordinanza sugli alimenti per animali OAlA 916.307

4Per l‟omologazione delle materie prime di alimenti per animali già omologate all‟estero, costituite o contenenti organismi geneticamente modificati incapaci di riprodursi tiene conto dei risultati delle valutazioni dell‟UE.

Art. 60 Separazione del flusso delle merci

1Chiunque importa, produce o immette sul mercato alimenti per animali contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati è tenuto a definire disposizioni e a prendere provvedimenti per separare il flusso delle merci e per evitare che essi si mescolino con organismi non modificati geneticamente.

2A tale scopo, deve disporre di un adeguato sistema di assicurazione della qualità, che garantisca in particolare:

a. l‟identificazione di punti critici lungo il flusso delle merci, in cui potrebbero prodursi miscele indesiderabili;

b. la definizione di disposizioni e provvedimenti per i punti di cui alla lettera a per evitare miscele indesiderabili;

c. l‟esecuzione di provvedimenti;

d. la verifica periodica dell‟idoneità del sistema;

e. l‟adeguata formazione delle persone incaricate dell‟applicazione dei provvedimenti; e

f. la documentazione delle disposizioni e dei provvedimenti giusta le lettere a– e.

3All‟Ufficio federale va concessa, su richiesta, la possibilità di prendere visione di tutti i provvedimenti relativi all‟assicurazione della qualità.

Art. 61 Obbligo di informare e di tenere un registro

1Chiunque, in qualità di persona assoggettata all‟obbligo di registrazione giusta l‟articolo 48, importa o immette sul mercato materie prime, coadiuvanti per l‟insilamento, alimenti dietetici, additivi o alimenti composti per animali, costituiti o contenenti organismi geneticamente modificati nonché materie prime, coadiuvanti per l‟insilamento, alimenti dietetici o alimenti composti per animali prodotti a partire da organismi geneticamente modificati è tenuto, all‟atto dell‟immissione sul mercato, a:

a. comunicare per scritto all‟acquirente che il prodotto contiene, è costituito o è stato prodotto a partire da organismi geneticamente modificati;

b. indicare per scritto i codici di identificazione specifici internazionalmente riconosciuti o, laddove non ve ne fossero, l‟identità degli organismi indicando le principali proprietà e caratteristiche.

2Le indicazioni di cui al capoverso 1 vanno trasmesse per scritto all‟acquirente a ogni fase successiva all‟immissione sul mercato.

3Chiunque, in qualità di persona o produttore assoggettato all‟obbligo di registrazione, importa o immette sul mercato alimenti per animali costituiti, contenenti o