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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine

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916.307 Agricoltura

b. esigerne il ritiro dal mercato;

c. ordinarne la distruzione, se necessaria ai fini della sicurezza.

6Il fatto che un alimento per animali sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce all'Ufficio federale, qualora fossero adempiute le condizioni di cui all‟articolo 148 LAgr, di prendere misure adeguate per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporne il ritiro dal mercato se vi sono motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l'alimento per animali non sia sicuro.

7Gli alimenti per animali contenenti, costituiti o prodotti a partire da OGM sottostanno all‟obbligo di autorizzazione conformemente alle disposizione del capitolo 6.

Art. 8 Responsabilità e obblighi incombenti alle imprese del settore

dell‟alimentazione animale

1La persona responsabile della caratterizzazione degli alimenti per animali fornisce all'Ufficio federale tutte le informazioni concernenti la composizione o le proprietà dichiarate degli alimenti per animali che immette sul mercato che consentono di verificare l‟esattezza delle informazioni fornite con la caratterizzazione, comprese le esatte percentuali di peso delle materie prime di alimenti per animali incorporate negli alimenti composti per animali.

2Per qualsiasi emergenza relativa alla salute dell‟uomo e degli animali o all‟ambiente e fatte salve le disposizioni sulla proprietà intellettuale, l‟Ufficio federale può fornire all‟acquirente le informazioni di cui dispone in virtù del capoverso 1 a condizione che, dopo aver ponderato i rispettivi legittimi interessi dei produttori e degli acquirenti, ritenga che il rilascio di tali informazioni sia giustificato. Se del caso, l‟Ufficio federale fornisce tali informazioni previa sottoscrizione di una clausola di riservatezza da parte dell‟acquirente.

Art. 9 Restrizioni e divieti

1Gli alimenti per animali non devono contenere o essere costituiti da materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell‟alimentazione animale sottostanno a restrizioni o divieti. Tale divieto è applicabile anche agli alimenti per animali prodotti e utilizzati nell‟azienda.

2Il Dipartimento emana la lista dei materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell‟alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o divieti.

Sezione 2 Immissione sul mercato di tipi speciali di alimenti per animali

Art. 10 Caratteristiche dei tipi di alimenti per animali

1Il Dipartimento emana le disposizioni concernenti l'uso dei diversi tipi di alimenti per animali. Stabilisce il tenore massimo in additivi degli alimenti complementari per animali e delle materie prime di alimenti per animali.