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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine
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916.307 Agricoltura
2. alle esigenze che l'Ufficio federale riconosce perlomeno equivalenti, oppure
3. se esiste un accordo tra la Svizzera e il Paese esportatore, alle disposizioni in esso contenute.
2Per stilare la lista dei Paesi esportatori e degli stabilimenti di invio riconosciuti per l‟importazione di alimenti per animali, l'Ufficio federale tiene conto delle liste corrispondenti pubblicate dall'UE.
3L'Ufficio federale può emanare esigenze particolari per il controllo degli alimenti per animali importati.
Art. 58 Sistema di allerta rapido
Qualora gli alimenti per animali, compresi quelli per animali non destinati alla produzione di derrate alimentari, presentino gravi rischi per la salute dell‟uomo o degli animali o per l'ambiente, l'Ufficio federale può comunicarlo alle autorità degli Stati membri dell‟UE se un accordo prevede lo scambio reciproco di tali informazioni.
Capitolo 6 Alimenti geneticamente modificati per animali
Art. 59 Esigenze generali
1Gli alimenti per animali di cui all‟articolo 5 capoverso 2 adempiono le esigenze di cui all‟articolo 7 e non:
a. hanno effetti negativi sulla salute dell‟uomo e degli animali o sull'ambiente;
b. traggono in inganno l'utilizzatore;
c. danneggiano o traggono in inganno il consumatore alterando le caratteristiche specifiche dei prodotti di origine animale;
d. differiscono dall'alimento per animali da sostituire in misura tale che il loro normale consumo comporterebbe carenze nutrizionali, per l‟uomo o gli animali.
2Nessuno può immettere sul mercato, trasformare o utilizzare un prodotto di cui all‟articolo 5 capoverso 2, a meno che per esso non sia stata rilasciata un‟autorizzazione conformemente all‟ordinanza del 10 settembre 200814 sull‟emissione deliberata nell‟ambiente.
3L'Ufficio federale non autorizza alcun prodotto di cui all‟articolo 5 capoverso 2 se il richiedente dell‟autorizzazione non ha dimostrato, in modo adeguato e sufficiente, che il prodotto adempie le esigenze di cui all‟articolo 7 e all‟ordinanza del 10 settembre 200815 sull‟emissione deliberata nell‟ambiente.