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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine

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Ordinanza sugli alimenti per animali OAlA 916.307

Sezione 2 Caratterizzazione e imballaggio di additivi per l’alimentazione animale e premiscele

Art. 34 Caratterizzazione e imballaggio di additivi per l‟alimentazione

animale e premiscele

1Nessun additivo per l'alimentazione animale o premiscela di additivi può essere immesso sul mercato se il suo imballaggio o contenitore non è provvisto della caratterizzazione. Il produttore, l‟addetto all‟imballaggio, l‟importatore, il venditore o il distributore provvedono affinché la caratterizzazione rechi, in maniera visibile, chiaramente leggibile e indelebile, redatte almeno in una lingua ufficiale, le seguenti informazioni relative a ciascun additivo contenuto nel prodotto:

a. il nome specifico degli additivi riportato nell'autorizzazione, preceduto dal nome del gruppo funzionale indicato nell'autorizzazione stessa;

b. il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente articolo;

c. il peso netto o, per gli additivi liquidi e le premiscele liquide, il volume netto oppure il peso netto;

d. se del caso, il numero di omologazione attribuito allo stabilimento che produce l‟additivo per l'alimentazione animale o la premiscela;

e. le istruzioni per l'uso, le raccomandazioni concernenti la sicurezza d'impiego e, se del caso, le esigenze specifiche di cui all'autorizzazione, comprese le specie e le categorie animali cui è destinato l'additivo o la premiscela;

f. il numero d'identificazione;

g. il numero di riferimento della partita e la data di produzione.

2Nel caso delle premiscele, le lettere b, d, e e g non si applicano agli additivi per l'alimentazione animale incorporati.

3Nel caso delle sostanze aromatizzanti, la lista degli additivi può essere sostituita dalla menzione "miscela di sostanze aromatizzanti". Questa disposizione non si applica alle sostanze aromatizzanti che sottostanno a restrizioni quantitative nel caso di utilizzo nell'alimentazione animale e nell'acqua potabile.

4Nel caso delle premiscele, sull‟etichetta deve figurare il termine "premiscela". La sostanza utilizzata come supporto deve essere dichiarata, nel caso delle materie prime di alimenti per animali, conformemente all‟articolo 16 e, qualora venga utilizzata come supporto l‟acqua, deve essere dichiarato il tenore in acqua della premiscela. Per ogni premiscela nel suo complesso può essere indicata soltanto una durata minima di conservabilità, da determinare in base a quella del componente che scade per primo.

5Gli additivi e le premiscele possono essere immessi sul mercato esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi con un dispositivo di chiusura che deve essere obbligatoriamente danneggiato al momento dell‟apertura e quindi non è più riutilizzabile.

6Il Dipartimento stabilisce le indicazioni specifiche supplementari per la caratterizzazione delle premiscele e di determinati additivi.