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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine
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916.307 Agricoltura
Art. 51 Revoca della registrazione o dell‟omologazione
L'Ufficio federale revoca la registrazione o l‟omologazione di uno stabilimento, per una o più delle sue attività, qualora:
a. lo stabilimento sospenda una o più delle sue attività;
b. lo stabilimento non abbia adempiuto per un periodo di un anno le condizioni che si applicano alle sue attività;
c. individui gravi irregolarità o abbia dovuto sospendere ripetutamente la produzione di uno stabilimento e l‟impresa del settore dell'alimentazione animale non sia ancora in grado di fornire garanzie adeguate per la produzione futura.
Art. 52 Modifiche della registrazione o dell‟omologazione di uno stabili-
mento
Su richiesta, l'Ufficio federale modifica la registrazione o l‟omologazione di uno stabilimento nel caso in cui esso abbia dimostrato la sua capacità di sviluppare attività addizionali o sostitutive rispetto a quelle per le quali ha ottenuto la registrazione o l‟omologazione iniziali.
Art. 53 Esenzione dalle ispezioni in loco
1In linea di principio, l'Ufficio federale non è tenuto a eseguire le ispezioni in loco di cui all‟articolo 48 capoverso 3 nelle imprese del settore dell‟alimentazione animale che svolgono esclusivamente attività commerciali e non detengono prodotti nei loro locali.
2Queste imprese del settore dell‟alimentazione animale devono presentare all'Ufficio federale, secondo la forma stabilita da quest‟ultimo, una dichiarazione che attesti che gli alimenti per animali immessi sul mercato adempiono le condizioni della presente ordinanza.
Art. 54 Elenco degli stabilimenti registrati e omologati
1L'Ufficio federale iscrive in un elenco nazionale gli stabilimenti registrati giusta l‟articolo 47 od omologati giusta l‟articolo 48.
2Esso aggiorna i dati riportati nell‟elenco di cui al capoverso 1 ai sensi delle decisioni di sospensione, revoca o modifica della registrazione o dell‟omologazione di cui agli articoli 50, 51 e 52.
3Esso pubblica l‟elenco degli stabilimenti stilato conformemente al capoverso 1.