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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine
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Ordinanza sugli alimenti per animali OAlA 916.307
37. tracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento per animali, di un animale da reddito o di una sostanza destinata o atta essere incorporata in un alimento per animali attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
38. utilizzatore finale: la persona che acquista un alimento per animali al fine di somministrarlo agli animali, senza intenzione di reimmetterlo sul mercato.
Capitolo 2 Materie prime di alimenti per animali, alimenti composti e alimenti dietetici per animali
Sezione 1 Esigenze generali
Art. 7 Esigenze in materia di immissione sul mercato e uso
1Un alimento per animali può essere immesso sul mercato e usato soltanto se:
a. è sicuro;
b. non ha effetti negativi diretti sull‟ambiente o sulla protezione degli animali;
c. non ha effetti negativi per la salute dell‟uomo o degli animali;
d. non rende pericolose, per il consumo umano, le derrate alimentari ottenute dagli animali destinati alla produzione delle stesse.
2Oltre alle esigenze di cui al capoverso 1, le imprese del settore dell‟alimentazione animale che immettono sul mercato alimenti per animali provvedono affinché tali alimenti:
a. siano freschi, genuini, autentici, adatti all‟uso previsto e di qualità commerciale;
b. siano caratterizzati, imballati e presentati conformemente alle disposizioni del presente capitolo e ad altre prescrizioni applicabili.
3Gli alimenti per animali adempiono le disposizioni tecniche relative a impurità e ad altre caratteristiche chimiche emanate dal Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento).
4Se un alimento per animali, per il quale si è constatato che non adempie le esigenze in materia di sicurezza, appartiene a una partita o a una consegna di alimenti per animali della stessa categoria o descrizione, si presume che tutti gli alimenti della partita o della consegna non adempiano le esigenze. Tale presunzione può essere confutata se l‟impresa del settore dell'alimentazione animale fornisce la prova che il resto della partita o della consegna adempie le esigenze.
5Se un alimento per animali non adempie le esigenze relative all‟immissione sul mercato, l‟Ufficio federale dell‟agricoltura (Ufficio federale) ordina le misure adeguate per porre rimedio a tale situazione. Può in particolare:
a. imporre restrizioni all'immissione sul mercato dell‟alimento per animali in questione;