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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine
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Ordinanza sugli alimenti per animali OAlA 916.307
2L'Ufficio federale può emanare direttive per chiarire la differenza tra materie prime di alimenti per animali, additivi per l‟alimentazione animale e altri prodotti quali ad esempio i medicamenti veterinari.
Art. 11 Alimenti per animali per scopi nutrizionali speciali (alimenti dieteti-
ci)
1Il Dipartimento emana la lista degli scopi d‟impiego speciali (scopi nutrizionali) che danno diritto alla designazione "dietetico" per l'immissione sul mercato di un alimento per animali. Fissa le esigenze nutrizionali essenziali.
2Qualora una persona fisica o giuridica residente in Svizzera ne faccia richiesta, può essere avviata una procedura di aggiornamento della lista degli scopi d‟impiego. La domanda va presentata all‟Ufficio federale. Ai fini dell‟accettazione, la domanda comprende un fascicolo attestante che la composizione dell'alimento in questione soddisfa lo scopo nutrizionale speciale previsto e che non comporta effetti negativi per la salute degli animali o dell‟uomo, l‟ambiente o il benessere degli animali.
3In fase di aggiornamento si tiene conto delle decisioni dell'UE in materia.
4L'Ufficio federale propone al Dipartimento gli scopi nutrizionali riconosciuti nell‟UE, se dispone delle valutazioni di quest‟ultima che consentono di concludere che le esigenze sono adempiute.
Sezione 3 Caratterizzazione, presentazione e imballaggio
Art. 12 Principi per la caratterizzazione e la presentazione
1La caratterizzazione e la presentazione degli alimenti per animali non devono trarre in inganno l‟utilizzatore, segnatamente:
a. per quanto riguarda lo scopo o le caratteristiche dell‟alimento per animali, in particolare, il tipo, il metodo di fabbricazione o di produzione, le caratteristiche, la composizione, la quantità, la conservabilità o le specie o le categorie di animali cui sono destinati;
b. attribuendo agli alimenti per animali effetti o proprietà che non possiedono oppure lasciando intendere che gli stessi possiedono caratteristiche particolari benché tutti gli alimenti per animali comparabili posseggano queste stesse caratteristiche; o
c. riguardo alla conformità della caratterizzazione al catalogo delle materie prime di alimenti per animali e ai codici di buona pratica di caratterizzazione di cui agli articoli 19 e 20.
2Le materie prime di alimenti per animali e gli alimenti composti per animali, immessi sul mercato sfusi o in imballaggi o contenitori non chiusi conformemente all‟articolo 18 capoverso 2, sono corredati di un documento recante tutte le indicazioni della caratterizzazione vincolanti giusta la presente ordinanza.
3Nel caso in cui gli alimenti per animali sono offerti per la vendita tramite tecniche di comunicazione a distanza, le indicazioni della caratterizzazione prescritte dal