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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine

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Ordinanza sugli alimenti per animali OAlA 916.307

Art. 16 Esigenze generali in materia di caratterizzazione

1Le materie prime di alimenti per animali o gli alimenti composti per animali possono essere immessi sul mercato solo se sono fornite le seguenti indicazioni della caratterizzazione:

a. il tipo di alimento per animali: "materia prima di alimenti per animali", "alimento completo per animali" o "alimento complementare per animali”. A seconda del caso, possono essere altresì utilizzate le seguenti espressioni:

1. “alimento completo per animali sostitutivo del latte” in sostituzione di “alimento completo per animali”,

2. “alimento minerale” o “alimento complementare per animali sostitutivo del latte” in sostituzione di “alimento complementare per animali”,

3. “alimento composto per animali” per gli alimenti destinati agli animali da compagnia diversi da cani e gatti, in sostituzione di “alimento completo per animali” o “alimento complementare per animali”;

b. il nome o la ragione sociale e l‟indirizzo dell‟impresa del settore dell'alimentazione animale responsabile della caratterizzazione;

c. il numero di omologazione, se richiesto per lo svolgimento dell‟attività, dello stabilimento responsabile della caratterizzazione di cui all'articolo 48 della presente ordinanza;

d. il numero di riferimento della partita;

e. la quantità netta espressa in unità di massa per i prodotti solidi e in unità di massa o di volume per i prodotti liquidi;

f. la lista degli additivi per l'alimentazione animale, preceduta dal titolo "additivi";

g. il tenore in acqua in base alle esigenze stabilite dal Dipartimento.

2Il Dipartimento stabilisce esigenze supplementari in materia di caratterizzazione per i diversi tipi di alimenti per animali e le tolleranze applicate durante i controlli.

Art. 17 Deroghe e caratterizzazione facoltativa

1Il Dipartimento stabilisce le agevolazioni possibili in materia di caratterizzazione.

2Prescrive le indicazioni che possono figurare su un'etichetta supplementare facoltativa per le materie prime di alimenti per animali e gli alimenti composti per animali.

Art. 18 Imballaggio

1Le materie prime di alimenti per animali e gli alimenti composti per animali possono essere immessi sul mercato unicamente in imballaggi o contenitori chiusi. Gli imballaggi o i contenitori vanno chiusi con un dispositivo di chiusura che deve essere obbligatoriamente danneggiato al momento dell‟apertura e quindi non è più riutilizzabile.

2In deroga al capoverso 1 possono essere immessi sul mercato, sfusi o in imballaggi o contenitori non chiusi, i seguenti alimenti per animali: