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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine
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916.307 Agricoltura
richiesta di modifica, l'Ufficio federale considera i nuovi elementi e, sulla base della propria analisi, modifica l'autorizzazione in vigore.
3Nel caso degli additivi delle categorie di cui all‟articolo 26 lettere a-c, il Dipartimento modifica la lista in base alle nuove informazioni.
Art. 32 Proroga delle autorizzazioni
1Nel caso di un additivo omologato ai sensi dell‟articolo 23 capoverso 1, per sottoporre al Dipartimento le proposte di aggiornamento della lista degli additivi omologati l‟Ufficio federale tiene conto delle valutazioni che hanno portato alla proroga delle autorizzazioni dell‟UE.
2Nel caso di un additivo omologato ai sensi dell‟articolo 23 capoverso 2, il titolare dell‟autorizzazione può presentare una domanda di proroga dell‟autorizzazione all‟Ufficio federale. La domanda va presentata all‟Ufficio federale almeno un anno prima della data di scadenza dell‟autorizzazione.
3All'atto della domanda il richiedente trasmette all'Ufficio federale le informazioni e i documenti seguenti:
a. una copia dell'autorizzazione d'immissione sul mercato dell'additivo per l'alimentazione animale;
b. una relazione sui risultati del monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, ove richiesto nell'autorizzazione;
c. qualsiasi altra nuova informazione resasi disponibile in relazione alla valutazione della sicurezza d‟impiego dell'additivo per l'alimentazione animale e ai rischi dello stesso per l‟uomo, gli animali o l'ambiente;
d. se del caso, una proposta di modifica o di integrazione delle condizioni dell'autorizzazione originale, in particolare delle condizioni relative al monitoraggio futuro.
e. se del caso, il fascicolo per la proroga dell‟autorizzazione presentato nell‟UE.
4Per la proroga delle autorizzazioni si applicano gli articoli 27 e 28.
5Se, per motivi non imputabili al richiedente, non è presa una decisione in merito alla proroga dell'autorizzazione prima della sua scadenza, il periodo di autorizzazione è esteso automaticamente fino al momento in cui l‟Ufficio federale prende una decisione. Le informazioni concernenti tale proroga dell‟autorizzazione sono pubblicate.
Art. 33 Autorizzazione urgente
L'Ufficio federale può autorizzare provvisoriamente l'uso di un additivo per un periodo massimo di cinque anni per assicurare la protezione degli animali.