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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine

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916.307 Agricoltura

2L‟Ufficio federale provvede affinché tali organismi:

a. dispongano di personale qualificato ed esperto, di infrastrutture e di procedure operative per assicurare un controllo imparziale e di qualità ai sensi della presente ordinanza;

b. trasmettano in maniera adeguata i risultati di tali controlli.

3L‟Ufficio federale può precisare mediante istruzioni le esigenze e gli obblighi relativi agli organismi e ai controlli.

4L‟Ufficio federale dispone audit e ispezioni di tali organismi. Se da un audit o da un‟ispezione emerge che tali organismi non svolgono correttamente i compiti loro delegati, la delega può essere revocata. La delega è revocata immediatamente qualora l‟organismo di controllo non prenda per tempo misure correttive adeguate.

Art. 74 Statistica della cifra d‟affari

Su domanda dell‟Ufficio federale, qualsiasi impresa del settore dell'alimentazione animale che produce, immette sul mercato o importa alimenti per animali è tenuta a fornire informazioni sui quantitativi di alimenti per animali che immette sul mercato.

Capitolo 8 Disposizioni finali

Art. 75 Diritto vigente: abrogazione

L'ordinanza del 26 maggio 1999 concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali) è abrogata.

Art. 76 Omologazioni esistenti

1Salvo disposizione contraria, le omologazioni rilasciate per gli additivi prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza restano valide.

Art. 77 Validità delle registrazioni e delle omologazioni esistenti

Salvo disposizione contraria, le registrazioni e le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza restano valide.

Art. 78 Alimenti per animali caratterizzati e imballati secondo il diritto

previgente

Gli alimenti per animali caratterizzati e imballati secondo il diritto anteriore possono essere immessi sul mercato fino al 31 agosto 2011. Gli stessi possono rimanere sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 79 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ..........