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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine

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916.307 Agricoltura

Capitolo 5 Prescrizioni in materia di igiene degli alimenti per animali nonché di registrazione e di omologazione di imprese del settore dell’alimentazione animale

Sezione 1 Obblighi

Art. 41 Obblighi generali

1Le imprese del settore dell'alimentazione animale assicurano che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che ricadono sotto il loro controllo siano condotte conformemente alle prescrizioni vigenti e ai criteri della buona pratica procedurale. Essi assicurano in particolare che siano adempiute le pertinenti prescrizioni in materia di igiene.

Art. 42 Obblighi particolari

1Le imprese del settore dell'alimentazione animale e gli agricoltori acquistano e utilizzano soltanto alimenti per animali provenienti da stabilimenti registrati o omologati.

2Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali prende, nel quadro della propria attività, provvedimenti adeguati affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge, siano di qualità ineccepibile e non siano alterati a causa di condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. Il controllo ufficiale non esonera dall‟obbligo di controllo autonomo.

3Le imprese del settore dell'alimentazione animale possono usare i manuali di cui alla sezione 2 in qualità di ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente capitolo.

4Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni relative alla sicurezza degli alimenti per animali, lo ritirano immediatamente dal mercato e informano le competenti autorità. Esse informano gli utilizzatori dell‟alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirano gli alimenti già consegnati, qualora altri provvedimenti siano insufficienti per garantire un livello elevato di protezione della salute.

5Il Dipartimento stabilisce gli obblighi particolari delle imprese del settore dell'alimentazione animale riguardo alle diverse attività.

6Può emanare disposizione relative:

a. alla produzione di alimenti per animali in un‟azienda agricola in vista del loro utilizzo al suo interno;

b. all‟impiego di alimenti per animali.

Art. 43 Obbligo di tenere un registro degli alimenti per animali da reddito

1Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali da reddito registra le indicazioni rilevanti per la tracciabilità degli alimenti per animali.