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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine

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916.307 Agricoltura

a. le materie prime di alimenti per animali senza scopi nutrizionali speciali;

b. gli alimenti composti per animali ottenuti esclusivamente mescolando grani o frutti interi;

c. le consegne tra produttori di alimenti composti per animali;

d. gli alimenti composti per animali, alimenti dietetici inclusi, nonché le materie prime di alimenti per animali con scopi nutrizionali speciali, consegnati direttamente dal produttore all‟utilizzatore finale;

e. le consegne da parte di produttori di alimenti composti per animali ad aziende di imballaggio;

f. le quantità di alimenti composti per animali, destinate all‟utilizzatore finale, il cui peso non superi i 50 chilogrammi, sempre che provengano direttamente da un imballaggio o da un contenitore chiuso; e

g. i blocchi o le pietre da leccare.

Sezione 4 Catalogo delle materie prime di alimenti per animali e codici di buona pratica di caratterizzazione

Art. 19 Catalogo delle materie prime di alimenti per animali

1L'Ufficio federale pubblica un catalogo delle materie prime di alimenti per animali (catalogo). Tiene conto, in fase di pubblicazione, del catalogo delle materie prime per mangimi dell‟UE.

2Il catalogo include, per ciascuna materia prima di alimenti per animali, almeno le seguenti indicazioni:

a. la denominazione;

b. il numero d'identificazione;

c. una descrizione della materia prima di alimenti per animali nonché, se del caso, informazioni riguardanti il processo di fabbricazione;

d. le indicazioni sostitutive della dichiarazione obbligatoria stabilite dal Dipartimento per le materie prime di alimenti per animali;

e. un glossario delle definizioni dei diversi processi menzionati e delle espressioni tecniche utilizzate.

3La denominazione di una materia prima di alimenti per animali figurante nel catalogo può essere utilizzata soltanto se sono adempiute tutte le disposizioni del catalogo.

4Chiunque immette per la prima volta sul mercato una materia prima di alimenti per animali che non figura nel catalogo ne notifica l‟impiego ai rappresentanti del settore svizzero dell‟alimentazione animale. I rappresentanti del settore svizzero dell‟alimentazione animale pubblicano un registro di tali notifiche su Internet e