Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati
dalle definizioni utilizzate a livello cantonale, trattano anche questioni inerenti alle competenze, rendendo così più complicato effettuare gli auspicati rimandi al diritto cantonale.
3.2.2.2 Lett. a
BE e GE richiamano l'attenzione sul fatto che le «misure di polizia di sicurezza» sono di principio di competenza cantonale. Giudicano pertanto inappropriato l'uso di questo termine per designare i compiti della Confederazione, i quali, infatti, consistono essenzialmente nella protezione delle persone e degli edifici. A loro avviso, è pertanto importante precisare che le misure menzionate nella lettera a sono esclusivamente quelle di competenza delle autorità federali.
3.2.2.3 Lett. b
Il PES, il PS, GDS/dirittifondamentali.ch e Privatim (+ BS e PS) ritengono poco chiaro l'uso combinato dei termini «individuare e combattere». A loro parere, il possibile riferimento alla prevenzione (che si distingue dalla conduzione d'indagini e dalla repressione) non sarebbe indicato espressamente nel testo di legge. La Confederazione dispone infatti di competenze in materia di polizia limitate alla protezione di persone ed edifici di pertinenza federale e al perseguimento penale. Per quanto concerne quest'ultimo ambito, fedpol è subordinato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Tale assoggettamento concernente la direzione delle inchieste si estende anche ai compiti degli Uffici centrali. I partecipanti summenzionati reputano quindi eccessivamente vago il modo in cui sono definiti i compiti nel settore dell'individuazione, della repressione e del perseguimento dei diversi reati. Si tratta, secondo loro, di compiti contemplati dal diritto processuale penale, che nulla hanno a che vedere con il diritto di polizia. Dal testo non sarebbe possibile desumere in che cosa consiste la nozione di «combattere» dei reati al di là del perseguimento penale. Tale nozione non conferirebbe inoltre alcuna competenza specifica in materia di ricerca di informazioni. Secondo i partecipanti alla consultazione menzionati, l’intero capitolo 2 del terzo titolo sarebbe quindi privo di una base legale.
3.2.2.4 Lettere d ed e
GE giudica discutibile che la Confederazione definisca le nozioni di «società di sicurezza» e di «personale di sicurezza», ispirandosi al progetto di concordato della CDCGP. A suo giudizio, sarebbe preferibile un semplice rinvio alle disposizioni cantonali e intercantonali in materia.
Nell’interesse dell’armonizzazione tra Confederazione e Cantoni, l’AISS chiede di riprendere per le nozioni «società di sicurezza», «personale di sicurezza», ed eventualmente anche «servizi di sicurezza», la definizione adottata nel progetto di concordato della CDCGP.12
3.3 Osservazioni sul secondo titolo (Compiti di polizia di sicurezza)
3.3.1 Art. 4 (Principio)
GDS/dirittifondamentali.ch deplora l'assenza di una norma fondamentale di carattere generale che regolamenti i compiti di polizia in materia di prevenzione delle minacce e che permetta, ad esempio, di distinguere l'attività di polizia di sicurezza da quella di polizia giudiziaria della Confederazione. Questa lacuna sarebbe all’origine della descrizione imprecisa dei compiti nell’articolo 2 lettera b nonché negli articoli 8 e 9 AP-LCPol.
Considerando le incertezze in merito all'applicazione della LCoe, BE chiede di precisare che spetta comunque innanzitutto ai Cantoni proteggere a livello nazionale le persone e gli edifici, di cui la Confederazione è tenuta a garantire la sicurezza in virtù degli obblighi di diritto internazionale.
12 Konkordat über private Sicherheitsdienstleistungen (Concordato sui servizi di sicurezza privati); progetto del 29 settembre 2009.