Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati
nel quadro delle indagini preliminari di polizia. Ritiene inoltre ragionevole che l’autorizzazione ad eseguire questo tipo di osservazioni venga attribuita nell’avamprogetto ad autorità diverse da quelle contemplate dal CPP, che disciplina invece le osservazioni nel settore della polizia giudiziaria. Si compiace infine del fatto che si sia rinunciato a designare, a livello d’ordinanza, i mezzi tecnici utilizzabili (cfr. rapporto esplicativo, pag. 27).
Respinto da:
SwissBanking giudica discutibile l’esecuzione di osservazioni al di fuori di un procedimento penale, ovvero indipendentemente da esso e in assenza di elementi sufficienti di prova; l’USAM respinge totalmente questo ulteriore mezzo per la ricerca di informazioni.
Riserve:
FR, PCS, Privatim (+ BS + PS) e Amnesty Int. sono dell’avviso che la norma vada formulata in modo più preciso. A loro giudizio, il regime delle autorizzazioni per l’esecuzione di osservazioni al di fuori di un procedimento penale (disposte dagli Uffici centrali e prorogabili da parte del direttore di fedpol) contrasta peraltro con l’incisività di questo strumento di polizia. Secondo FR e Privatim (+ BS + PS), l’adozione o la proroga di misure di osservazione deve essere soggetta a un’autorizzazione da parte di un’autorità giudiziaria indipendente, analogamente a quanto previsto dagli articoli 6-7 della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1); per il PCS, le osservazioni limitate a un mese andrebbero autorizzate dal direttore di fedpol, mentre la loro proroga dovrebbe essere di competenza di un organo giudiziario; infine, anche Amnesty Int. ritiene che la disposizione e la proroga debbano essere di competenza esclusiva di un’«autorità indipendente».
ZH non contesta la competenza degli Uffici centrali in materia di osservazioni nell’ambito dei propri compiti di polizia giudiziaria. Chiede tuttavia di spiegare perché, a partire da una certa durata (da 3 a 6 mesi), la competenza in materia di proroghe non sia attribuita a un organo giudiziario. La soluzione adottata nell’avamprogetto non appare convincente se rapportata all’articolo 282 capoverso 2 CPP15. ZH giudica inoltre discutibili, dal punto di vista dello Stato di diritto, le ragioni con cui è stata motivata la rinuncia a fissare per legge una durata massima per le osservazioni [osservazioni che, secondo il rapporto esplicativo, sarebbero comunque limitate nel tempo, vista l’esiguità di risorse a disposizione degli Uffici centrali; cfr. rapporto esplicativo, pag. 28].
Amnesty Int., Privatim [+ BS + PS] ritengono che le decisioni in merito a un’osservazione debbano, in linea di massima, sottostare a criteri più chiari. Il PES e GDS/dirittifondamentali.ch deplorano l’assenza di maggiore chiarezza nel riportare i criteri che disciplinano le ingerenze nei diritti fondamentali; le osservazioni contemplate dall’articolo 282 CPP, a differenza di quelle previste dalla presente normativa, sono infatti connesse a procedure d’indagine o all’esistenza di «indizi concreti» che testimoniano che è stato commesso un crimine o un delitto. In generale, si sarebbe tenuto poco conto delle disposizioni in materia di procedura penale.
3.4.6.2 Cpv. 1
I partecipanti alla consultazione si sono pronunciati in particolare sull’impiego di localizzatori previsto nel secondo periodo:
Pareri favorevoli:
SO giudica positivamente il fatto che l’utilizzo di tali apparecchi non sia soggetto ad autorizzazione. L’FSFP invita a sopprimere la limitazione riportata nel secondo periodo (impiego di localizzatori, «se altrimenti [lo svolgimento delle osservazioni] risulta sproporzionatamente arduo»). L’SSDP richiama l’attenzione sull’importanza, dal punto di vista della tattica di polizia, dell’impiego di questi apparecchi per agevolare l’esecuzione di un’osservazione.
15 L’art. 282 cpv. 2 CPP statuisce che: «un’osservazione disposta dalla polizia non può protrarsi per più di un mese, salva l’approvazione del pubblico ministero».