Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine
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potrà essere trasmesso, con l’esclusione, in ogni caso, dei dati sensibili e dei profili della personalità.
Pareri contrari:
Tre partecipanti alla consultazione (il PES; il CCC, GDS/dirittifondamentali.ch e l’USAM) esprimono un parere totalmente negativo sul sistema d’informazione, il quale, secondo loro, legittimerebbe di nuovo la polizia a raccogliere dati sulle opinioni e le attività politiche.
3.7.8 Art. 77 (Sistema d’informazione sugli atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive)
3.7.8.1 Valutazione generale del sistema d’informazione
In tre pareri è espresso un giudizio negativo in merito al sistema d’informazione:
Secondo il PES e GDS/GRR.CH, in quest’ambito la Confederazione non dispone delle competenze legislative necessarie (cfr. supra, punto 3.5.2 relativo agli articoli 24-28 LCPol). Per Amnesty Int., il sistema d’informazione potrebbe costituire una seria minaccia per i diritti fondamentali. Consentirebbe, ad esempio, di trattare informazioni provenienti da privati senza poterne garantire l’esattezza. Inoltre, il trattamento di dati personali degni di particolare protezione sarebbe disciplinato in modo insufficiente. Amnesty Int. esprime infine preoccupazione per la trasmissione dei dati a privati e sostiene che non siano state risolte diverse questioni inerenti alla protezione giuridica.
3.7.8.2 Cpv. 5
ZG chiede di specificare il significato che il concetto di «trattamento» (art. 3 lett. e LPD) assume in questo contesto. Invita inoltre ad autorizzare lo scatto di fotografie o le riprese video dei tifosi violenti. Per contro, le misure in materia d’identificazione costituiscono una violazione dei diritti fondamentali e richiedono una base legale chiara e ben definita per i corpi di polizia cantonali incaricati dell’esecuzione.
ZH e Privatim (+ BS + PS) constatano che, mentre il capoverso 5 contempla il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione, tali dati sarebbero, invece, esclusi dalla lista esaustiva di cui al capoverso 3. ZH ritiene quindi che i capoversi 5 e 3 siano in contraddizione, mentre, secondo Privatim [+ BS + PS], il trattamento dei dati di cui al capoverso 5 sarebbe privo di una base legale formale.
3.7.8.3 Cpv. 7
L’FSFP chiede che anche le polizie comunali possano avere accesso al sistema d’informazione, dato che sono maggiormente confrontate con il problema delle tifoserie violente.
3.7.9 Art. 81 (Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale)
Il PPD propone di modificare il capoverso 1 lettera b, menzionando anche le autorità comunali, oltre a quelle cantonali ed estere («la cooperazione ... con ... autorità cantonali, comunali ed estere»).
3.7.10 Art. 82 (Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale)
Privatim (+ BS + PS) deplora che nel capoverso 3 non si sia fatto riferimento al fatto che l’introduzione di una procedura di richiamo presuppone anche da parte dei Cantoni la creazione di una base legale formale nel diritto cantonale pertinente.
SO e Privatim (+ BS + PS) esortano a sancire nel capoverso 4 che l’organo incaricato di sorvegliare l’osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati dev’essere indipendente e investito di competenze efficaci.