Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine
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di compiti di diritto pubblico» e l’impiego di una società di sicurezza, sotto la guida dell’autorità competente, limitato all’esecuzione dei compiti. La prima nozione, a differenza della seconda, necessità infatti di una base legale. Travail.Suisse e l’FSFP chiedono di aggiungere alla presente disposizione una lettera c che escluda le società di sicurezza private da tutte le attività che comportano o potrebbero comportare l’utilizzo potenziale o reale della coercizione fisica.
Ricorso a privati in qualità di ausiliari dell’autorità incaricata di eseguire un compito di protezione: Amnesty Int. e il GSsE non condividono il parere esposto nel rapporto esplicativo (pag. 72), secondo cui il ricorso a privati in qualità di ausiliari dell’autorità incaricata di eseguire un compito di protezione non richiederebbe alcuna base legale. Secondo il GSsE, infatti, tale soluzione permetterebbe di eludere le norme di legge (GSsE); Dal canto suo, Amnesty Int. sottolinea che occorre tener conto, anche in questo ambito, degli aspetti inerenti al diritto in materia di protezione dei dati, richiamando inoltre l’attenzione sul pericolo di abusi nell’esecuzione dei compiti conferiti.
3.9.3.2 Lett. a
AG, NE e la CDCGP chiedono di modificare la lettera a nel modo seguente: «a. compiti di polizia di sicurezza ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della presente legge». Tale modifica consentirebbe di precisare che la lettera a non si riferisce a tutti i compiti elencati nell’articolo 2 lettera a AP-LCPol, il che sarebbe peraltro inammissibile sotto il profilo del diritto costituzionale.
3.9.4 Art. 93 (Identificabilità)
Il GSsE evidenzia diverse lacune nella presente disposizione e rinvia, a tale proposito, all’articolo 13 del progetto di concordato della CDCGP del 29 settembre 2009, spiegando che tale norma è più chiara. Amnesty Int. richiama l’attenzione sull’importanza dell’identificabilità; l’assenza di tale disposizione renderebbe, infatti, più difficile procedere a un eventuale perseguimento penale.
3.9.5 Art. 94 (Scambio d’informazioni)
3.9.5.1 In generale
Sono otto i pareri, tutti negativi, che trattano in modo specifico questa norma:
VD e VS (che respingono in linea di principio la delega dei compiti; cfr. punto 3.9.1) escludono a priori la possibilità di trasmettere informazioni ai privati.
OW e l’ACPGS auspicano che l’articolo 94 venga integrato conformemente alla seguente argomentazione: se un’autorità federale intende trasmettere a una società di sicurezza le informazioni raccolte da un servizio (di polizia) cantonale, essa deve prendere precedentemente contatto con il servizio cantonale in questione. Tale disposizione permetterebbe di evitare, in particolare, che elementi delle indagini preliminari possano essere rivelati.
3.9.5.2 Cpv. 1
GSsE evidenzia la necessità di precisare la nozione di «dati relativi a persone». Anche per Travail.Suisse e per l’FSFP, il capoverso 1 dovrebbe definire in modo più preciso quali informazioni possono essere trasmesse. A loro giudizio, la trasmissione di dati andrebbe consentita comunque soltanto in misura molto limitata, escludendo dati quali i profili della personalità o altre informazioni suscettibili di violare la sfera personale.
3.9.5.3 Cpv. 3
L’AISS giudica eccessiva la scelta di trasmettere «tutte le informazioni». Ritiene, infatti, che tale disposizione potrebbe condurre a un aumento smisurato delle comunicazioni relative ai casi di minore rilevanza, il che non sarebbe nell’interesse né delle società di sicurezza né delle autorità. Esorta pertanto a riprendere la disposizione, più restrittiva, formulata nel pro-