Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine
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Pareri contrari:
L’FSA invita a rinunciare all’impiego di localizzatori; ritiene, infatti, che nei luoghi accessibili al pubblico le osservazioni possano essere effettuate alla perfezione senza dover ricorrere a questi apparecchi.
Riserve:
AG, SG e la CDCGP valutano la norma proposta sotto il profilo delle analogie con il CPP: se da un lato giudicano positivamente la possibilità, prevista dall’AP-LCPol, d’impiegare al di fuori di un procedimento penale i localizzatori senza il bisogno di autorizzazione, dall’altro chiedono di estendere questa norma anche all’impiego di tali strumenti nel quadro di procedimenti penali, adeguando in questo senso l’articolo 282 CPP. A loro avviso, infatti, non è accettabile che le osservazioni eseguite al di fuori di un procedimento penale, quindi in virtù dell’articolo 13 capoverso 1 AP-LCPol, siano soggette a norme meno restrittive rispetto a quelle disciplinate dagli articoli 280 e seguenti CPP (approvazione del pubblico ministero). La CAIS rileva, in generale, non meglio precisate divergenze con il CPP.
3.4.6.3 Cpv. 2
L’FSFP e l’AP-fedpol reputano troppo restrittiva la normativa proposta, affermando che l’osservazione è uno strumento di polizia di sicurezza e non è pertanto soggetta alle stesse norme del CPP. Per tale ragione, ritengono che tale misura non debba essere limitata nel tempo e aggiungono che la competenza per autorizzare proroghe dell’osservazione spetta al capo della Polizia giudiziaria federale (PGF), o eventualmente, per delega, all’ufficiale inquirente responsabile (AP-fedpol).
Gli altri pareri propongono invece una soluzione più restrittiva:
Un numero consistente di partecipanti alla consultazione chiede infatti che la competenza per le due decisioni in materia di autorizzazioni contemplate dal capoverso 2 (primo periodo: proroga di un’osservazione disposta da un Ufficio centrale; secondo periodo: rinnovo di un’autorizzazione) venga conferita a un’autorità indipendente (Amnesty Int.), giudiziaria (Privatim [+ BS + PS]), al capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP; SO) o, almeno a partire da una certa durata (SO: 3 mesi), al giudice dei provvedimenti coercitivi (FSA). Secondo l’FSA, inoltre, va posto un limite al rinnovo delle autorizzazioni per evitare che possano essere continuamente prorogate; in caso di sospetti concreti, sarebbe infatti più opportuno avviare un procedimento penale, conferendo i diritti di parte previsti (FSA).
LU esige un riesame della normativa proposta sotto l’aspetto del diritto in materia di protezione dei dati.
3.4.7 Pareri sull’impiego di privati, in generale (art. 14-17)
Pareri favorevoli:
Secondo SO, le disposizioni sono formulate in modo sufficientemente concreto.
Pareri contrari e riserve:
Il PES e GDS/dirittifondamentali.ch definiscono la normativa proposta come «inevitabilmente disarmonica e imprecisa». Inoltre, insieme a Privatim (+ BS + PS) e all’USAM, deplorano che non siano stati stabiliti dei criteri che regolamentino le ingerenze nei diritti fondamentali. Privatim (+ BS + PS) e Amnesty Int. criticano la mancanza di una norma sulla formazione, i requisiti personali o le competenze dei privati da impiegare. Ritengono che la legge federale del 20 giugno 2003 sull’inchiesta mascherata (LFIM; RS 312.8) sia da questo punto di vista più chiara. Amnesty Int., sebbene apprezzi le restrizioni poste alle possibilità d’impiego di privati (esclusivamente per individuare e combattere la criminalità organizzata attiva sul piano internazionale; impiego di persone di fiducia soltanto se le altre misure per raccogliere informazioni risultano vane), censura il fatto che la legge non descriva in modo più dettagliato le categorie di persone reclutabili, richiedendo, ad esempio, il rispetto da parte di quest’ultime di determinati criteri ai fini di garantirne l’affidabilità. FSA ritiene che ogni impiego di privati vada ponderato con la massima attenzione. Il CCC è del parere che