Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine

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3.4.2 Art. 9 (Compiti)

SO e Privatim (+ BS + PS), auspicano che per «garantire» s’intenda che gli Uffici centrali mettono a disposizione una piattaforma di scambio e raccomandano di inserire le rispettive basi giuridiche materiali per lo scambio d’informazioni tra autorità (cantonali) nel diritto federale direttamente applicabile oppure nel diritto cantonale pertinente.

3.4.3 Art. 10 e 11 (Uffici centrali per la lotta contro la criminalità organizzata e per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti)

AP-fedpol ritiene che i compiti disciplinati dalle due disposizioni siano già contenuti nell’articolo 9. Chiede inoltre di introdurre nella LCPol gli obblighi d’informazione oggetto degli articoli 8 e 10 della legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC; RS 360).

3.4.4 Pareri sulla nuova normativa in materia di ricerca di informazioni, in generale (Capitolo 2; art. 12-17)

Pareri favorevoli:

ZG e l’ACPGS accolgono con favore le nuove disposizioni. Secondo l’ACPGS, in particolare, sarebbe la prima volta che attività quali l’osservazione o l’impiego di persone di fiducia sono disciplinate in modo dettagliato, a livello federale, fungendo da linee guida per le legislazioni cantonali in materia di polizia che non contengono ancora tali norme (ACPGS).

Pareri contrari:

Il PES e GDS/dirittifondamentali.ch respingono, di principio, la nuova normativa proposta. A loro avviso, gli Uffici centrali di polizia giudiziaria non dispongono di alcuna competenza, che vada oltre il perseguimento penale, né in materia di lotta ai reati né, di conseguenza, nell’ambito della ricerca di informazioni. L’intero capitolo 2 sarebbe pertanto privo di una base legale. Inoltre, il presente avamprogetto non terrebbe generalmente conto degli sviluppi degli ultimi due decenni. Per tale ragione, i mezzi per la ricerca di informazioni contemplati dall’articolo 12 andrebbero rianalizzati, soprattutto alla luce dell’avvenuto trasferimento del Servizio di analisi e prevenzione (SAP) da fedpol al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Si tratta, infatti, di mezzi che sono stati per la maggior parte introdotti con la LUC cui è stata affiancata la versione allora in vigore della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). I due partecipanti alla consultazione ritengono che con la LUC sia stata concepita una sorta di servizio di intelligence della polizia giudiziaria. Tale proposito troverebbe conferma nei metodi descritti a partire dall’articolo 13, che a loro volta corrispondono sostanzialmente a quelli previsti dal progetto LMSI II (FF 2007 4613). Il problema delle cosiddette «indagini su organizzazioni criminali» è testimoniato dal fatto che il ricorso ai mezzi dell’osservazione e all’impiego di privati (art. 13 e 14 AP-LCPol) non sia ancorato a criteri, definiti per legge, che regolamentino le ingerenze nei diritti fondamentali. Secondo il PES e GDS/dirittifondamentali.ch, inoltre, occorrerebbero delle precisazioni più chiare sia per quanto concerne il rapporto tra queste competenze in materia di polizia e il CPP sia in merito all’ammissibilità delle informazioni acquisite seguendo tale procedura nell’ambito di un procedimento penale. L’USAM ritiene superflua la ricerca di informazioni al di fuori di un procedimento penale e chiede di rinunciare all’adozione di ulteriori mezzi per la ricerca di informazioni.

Riserve:

- Rapporto tra gli strumenti per la ricerca di informazioni contemplati dall’avamprogetto e quelli previsti dal CPP: in generale (cfr. i punti 3.4.3 e segg. per una rassegna dettagliata delle singole norme), LU osserva che esiste un ampio margine di discrezione per l’impiego dei mezzi in questione e che le norme legislative in diversi casi contengono nozioni giuridiche o criteri discrezionali variamente imprecisi. Poiché le garanzie accordate nell’ambito della procedura penale non possono applicarsi nel settore delle indagini sulle organizzazioni criminali eseguite al di fuori di un procedimento concreto, la sfida consiste nel raggiungere, attraverso le disposizioni procedurali, un certo grado di controllo e di sorveglianza da parte dello Stato di queste attività. Si tratta di un aspetto da esaminare in maniera appro-