Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine

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sente norma (Amnesty Int., GSsE, Travail.Suisse e FSFP), l’hanno respinta:

essi ritengono errato prevedere deroghe alle condizioni, già di per se poco rigorose, di cui all’articolo 95. Per tale ragione, chiedono che l’articolo 96 venga soppresso. Per loro natura gli interventi di polizia di sicurezza all’estero richiedono un’attenta sorveglianza da parte della Confederazione. Infine, in mancanza di risorse della Confederazione o di personale privato qualificato per garantire la sicurezza, è preferibile trarne le necessarie conseguenze e rinunciare all’impegno previsto.

3.9.8 Art. 97 (Impiego della coercizione e di misure di polizia)

3.9.8.1 In generale

Nelle osservazioni generali sull’ottavo titolo (cfr. supra, punto 3.9.1) è stata già affrontata la questione della compatibilità tra la delega a privati della coercizione e delle misure di polizia e il monopolio del potere statale. Tale questione interessa anche gli articoli 97-99.

Tutti i partecipanti alla consultazione che hanno trattato in modo specifico l’articolo 97 hanno espresso un parere critico o negativo:

BE, il PES, GDS/dirittifondamentali.ch e l’USAM respingono la scelta di delegare alle società di sicurezza private i poteri coercitivi di polizia. GE è del parere che tale delega debba restare un’eccezione e rispondere a un interesse pubblico. Il personale di sicurezza privato potrebbe tutt’al più essere autorizzato ad applicare misure di coercizione sotto la vigilanza della polizia.

Travail.Suisse e l’SFP giudicano inammissibile l’esercizio della coercizione di polizia da parte di società di sicurezza private. Chiedono pertanto di sopprimere la disposizione o, in alternativa, di menzionare che la coercizione di polizia può essere utilizzata soltanto in caso di legittima difesa e di stato di necessità.

3.9.8.2 Cpv. 1

Per FR e GE, propongono la delega di misure minori (controlli dell’identità, perquisizioni, sequestro di armi o di oggetti pericolosi, fermo di breve durata), ma unicamente in occasione di controlli d’accesso.

3.9.8.3 Cpv. 2

Il PES e GDS/dirittifondamentali.ch sono contrari a delegare i poteri coercitivi ai sensi della LCoe a società di sicurezza private incaricate dalla Confederazione dell’esecuzione di compiti di protezione e sorveglianza. Il PS ritiene che la delega di competenze ufficiali in materia di compiti di polizia di sicurezza a privati sia disciplinata in modo assolutamente insufficiente.

LU e l’AISS chiedono di specificare meglio il rinvio alla LCoe. Anche per SwissBanking, la disposizione in questione non soddisfa il principio di determinatezza (requisiti posti a una base legale per i casi di grave ingerenza nei diritti fondamentali). Secondo l’associazione, non è infatti chiaro cosa vogliano dire concretamente le espressioni «per adempiere i compiti di polizia di sicurezza ai sensi della presente legge» e «nell’ambito del diritto di polizia». SwissBanking giudica in ogni caso inammissibile che una società di sicurezza possa partecipare a una perquisizione domiciliare. Anche Amnesty Int. si rammarica che nella legge e nel rapporto esplicativo non sia stato chiarito il significato dell’espressione «nell’ambito del diritto di polizia». ZH suggerisce di cambiare l’impostazione della frase, affinché sia più chiaro che la coercizione di polizia e le misure di polizia ai sensi della LCoe sono ammesse soltanto nel quadro dell’esercizio del diritto di polizia.

3.9.9 Art. 98 (Contenuto del contratto)

Travail.Suisse e l’FSFP sono contrari alla delega della coercizione di polizia a società di sicurezze private (cfr. supra, punto 3.9.1) e chiedono pertanto la soppressione dei capoversi 1 e 2. Nel restante capoverso 3 andrebbe specificato che il ricorso alla coercizione di polizia non è autorizzato, salvo in casi di legittima difesa e di stato di necessità ai sensi del CP.