Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine

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getto di concordato della CDCGP (trasmissione in caso di «minaccia o lesione di beni giuridici importanti»).

3.9.5.4 Cpv. 4

Il GSsE constata che la presente disposizione si limita a stabilire come le società di sicurezza private debbano gestire i dati ricevuti dalle autorità federali; a suo giudizio, non è chiaro se la disposizione sia applicabile anche ai dati raccolti direttamente dalle società di sicurezza.

3.9.6 Art. 95 (Condizioni)

3.9.6.1 In generale

Secondo Amnesty Int. e il GSsE, le singole condizioni contrattuali sono, in linea di massima, troppo generiche e imprecise. Inoltre, tale disposizione concederebbe alle autorità competenti un ampio margine discrezionale. Secondo le due organizzazioni una normativa chiara richiederebbe, invece, un catalogo in cui siano elencate in modo esplicito le condizioni per l’autorizzazione, sul modello di quello riportato nell’articolo 5 del progetto di concordato della CDCGP del 29 settembre 2009.

BE e il GSsE deplorano l’assenza di disposizioni penali relative ai casi in cui non vengano adempiute le condizioni previste dall’articolo 95 o vengano oltrepassate le competenze conferite.

3.9.6.2 Cpv. 1

Riguardo alla lettera a, Travail.Suisse e l’FSFP giudicano eccessivamente vaga la formulazione «garanzie sufficienti»; secondo Travail.Suisse, questo punto necessita pertanto di una precisazione a livello di ordinanza. In merito alla lettera b, l’FSFP fa notare che il fatto di non essere affiliati a un’associazione professionale d’importanza nazionale non può costituire di per sé un motivo valido di esclusione. Secondo le due organizzazioni, inoltre, il controllo interno menzionato alla lettera d dev’essere eseguito dallo Stato e non dalla società. A tale proposito, l’FSFP propone d’introdurre sanzioni per ogni irregolarità. Anche il GSsE si esprime in favore di un controllo eseguito in modo indipendente. Per quanto concerne la lettera e, Travail.Suisse e l’FSFP chiedono infine di fissare l’importo massimo per la copertura dell’assicurazione di responsabilità civile.

3.9.6.3 Cpv. 2

FR e GE giudicano positivamente il fatto che l’autorizzazione cantonale venga equiparata a una condizione per l’autorizzazione. A loro avviso, occorre tuttavia menzionare che le società di sicurezza private devono disporre (anche) dell’autorizzazione cantonale (o intercantonale), eventualmente richiesta dal Cantone sul cui territorio esercitano la propria attività.

Secondo Amnesty Int., tale disposizione effettuerebbe una distinzione ingiustificabile tra società di sicurezza autorizzate dai Cantoni e società di sicurezza incaricate dalla Confederazione. Infatti, equiparando i requisiti cantonali per l’autorizzazione ai criteri stabiliti dalla Confederazione, le società autorizzate dai Cantoni non sarebbero tenute a soddisfare le condizioni poste dall’articolo 95 capoverso 1. A differenza delle condizioni vincolanti previste dalla LCPol, i Cantoni contemplano, in effetti, un diverso sistema di autorizzazione. Tale divergenza rende quindi difficile valutare se le autorizzazioni cantonali siano conformi alle disposizioni del capoverso 2. Non è pertanto chiaro il motivo per cui la Confederazione non abbia previsto le stesse condizioni vincolanti anche per le società autorizzate dai Cantoni. Anche il GSsE ritiene che un’autorizzazione cantonale non sia sufficiente. Essa non dispensa la Confederazione dall’obbligo di verificare, in modo dettagliato e conforme al mandato, se le condizioni richieste sono state adempiute.

3.9.7 Art. 96 (Deroghe)

I quattro partecipanti alla consultazione che si sono pronunciati in modo esplicito sulla pre-