Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine
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nammissibile l’autorizzazione generale a trattare i dati «finché è necessario allo scopo del
trattamento» (PES; GDS/dirittifondamentali.ch).
3.7.3.2 Cpv. 2 lett. b e capoverso 3
Il PES, GDS/GRR.CH e Privatim (+ BS + PS) respingono la cancellazione dei dati per blocchi. Tale disposizione permetterebbe infatti di conservare i dati per una durata indeterminata e di memorizzare più a lungo anche i dati non più necessari. A loro avviso, va dunque sempre osservato il principio che impone la cancellazione dei dati diventati inutili.
3.7.4 Art. 73 (Diritti d’accesso)
GDS/dirittifondamentali.ch condividono, per quanto riguarda i diritti d’accesso, il rinvio alla LPD e quindi la rinuncia a disciplinare tali diritti a titolo sostitutivo. Raccomandano di realizzare questa modifica quanto prima, a prescindere dal progetto di LCPol, come richiesto anche dalla mozione Leutenegger Oberholzer [08.3852, Collezioni di dati della Confederazione. Diritto d’informazione).
3.7.5 Art. 74 lett. b, c, d e f (Disposizioni esecutive)
Sono sette i pareri, tutti negativi, che trattano in modo specifico questa norma (FR, GR, SO; PES, PS; GDS/dirittifondamentali.ch, Privatim [+ BS]). Il catalogo dei dati trattati, la durata di conservazione, l’accesso e la trasmissione dei dati a privati dovrebbero (imperativamente secondo GDS/dirittifondamentali.ch) essere disciplinati da una legge in senso formale, se non si vuole violare l’articolo 17 capoverso 2 LPD; è inoltre considerata inammissibile una delega generale, in questo ambito, al Consiglio federale.
3.7.6 Art. 75 (Sistema d’informazione e documentazione sugli eventi)
Quattro partecipanti alla consultazione hanno espresso il proprio parere in merito alla presente disposizione:
L’FSFP chiede che, nel capoverso 3 lettera a, il termine «organi di sicurezza» venga sostituito con il termine «autorità di sicurezza», affinché, già dal tenore della disposizione, sia chiaro che i dati possono essere comunicati soltanto agli organi statali, e non alle società di sicurezza private.
Per quanto riguarda gli altri tre pareri, PES, GDS/dirittifondamentali.ch e l’USAM esprimono un giudizio negativo sul sistema d’informazione e documentazione sugli eventi. Essi ritengono infatti che il sistema legittimi un’estensione inaccettabile della ricerca d’informazioni («polizia ficcanaso»). Ravvisano un’evidente contraddizione nel fatto che una banca dati destinata (soltanto) alla registrazione di dati in relazione ad «eventi», possa contenere anche dati personali degni di particolare protezione. A loro avviso, occorre rinunciare, in linea di massima, a trasmettere questi dati ad ambasciate o ad organi di polizia esteri, specie quando sono riportati nomi di persone. Essi si esprimono inoltre sulla possibilità di conservare i dati per un periodo fino a 5 anni, calcolati a partire dalla fine del bisogno di protezione. Tale disposizione è, a loro avviso, irragionevole, dato che con la fine dell’evento all’origine della minaccia viene meno anche il bisogno di protezione.
3.7.7 Art. 76 (Sistema d’informazione e documentazione sulle minacce)
Pareri favorevoli con singole richieste di aggiunte:
• SZ chiede di sancire nel capoverso 2 lettera b che i dati personali degni di particolare protezione relativi a persone minacciate (cpv. 1 lett. b) possano essere trattati esclusivamente con il consenso di quest’ultime.
• In relazione al capoverso 5, ZG esige che fedpol sia tenuto, e quindi non solo autorizzato, a comunicare ai corpi cantonali di polizia le minacce concrete. In caso contrario, l’intera disposizione risulterebbe priva di senso.
• L’FSFP esorta a precisare nel capoverso 5 lettera c che soltanto un minimo di dati