Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine
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cazione nel CPP, dato che l’identità fittizia preparatoria costituisce un atto preparatorio interno nel quadro di un procedimento penale. SZ deplora inoltre l’assenza nella LCPol di una base legale per le indagini mascherate di polizia eseguite in vista di un procedimento penale, sebbene il Consiglio federale nella propria risposta alla mozione Schmid-Federer (08.3841, Inchieste mascherate prima dell’apertura di procedimenti penali) abbia riconosciuto la necessità di legiferare in quest’ambito.
SG e la CDCGP riconoscono che l’articolo 22 permette di superare le difficoltà interpretative emerse in questo ambito nel CPP. A loro giudizio, sarebbe ugualmente auspicabile introdurre tale disposizione direttamente nel CPP, con il vantaggio di estenderne il campo d’applicazione anche ai Cantoni. LU rileva un problema di fondo nel rapporto fra l’articolo 22 e le norme in materia di procedura penale. Allo stesso modo, il CAIS, senza fornire ulteriori dettagli, intravede una certa mancanza di sintonia con il CPP.
In relazione al capoverso 2, BE si chiede se l’autorizzazione ad alterare i documenti ivi prevista sia sufficiente e se siano previste anche modifiche delle banche dati della Confederazione, dei Cantoni o dei documenti cantonali.
3.5 Osservazioni sul quarto titolo (compiti di polizia amministrativa)
3.5.1 Art. 23 (Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda violenta)
Pareri sostanzialmente favorevoli:
AG, BL, GR e CDCGP si soffermano sul campo d’applicazione del capoverso 1: trasferendo l’articolo 13a LMSI nell’articolo 23 LCPol ritengono che occorre menzionare in modo esplicito che per «autorità di polizia» s’intendono anche quelle cantonali. In caso contrario, dato che la LCPol si applica essenzialmente soltanto alle autorità federali, i Cantoni sarebbero privati della base legale per la messa al sicuro di materiale di propaganda. In alternativa, si propone di mantenere la disposizione della LMSI, rinunciando a trasferirla.
Pareri contrari:
Il PES e GDS/dirittifondamentali.ch respingono la disposizione, poiché ritengono che, in linea di principio, la confisca di materiale di propaganda oppure la cancellazione o il blocco di siti Internet sia giustificato soltanto nel quadro di un procedimento penale. Tale soluzione permette, infatti, di concedere i diritti della difesa obbligatori in uno Stato di diritto e, grazie alla natura pubblica del procedimento, di suscitare la condanna sociale, ad esempio, delle ideologie razziste. La soluzione proposta è invece, secondo loro, caratterizzata da una mescolanza fra procedure di polizia amministrativa e dei servizi d’informazione.
Osservazioni sul capoverso 3:
L’FSFP giudica superflua tale disposizione.
Osservazioni sul capoverso 5 lettera b:
Per l’FSFP, il blocco dei siti Internet andrebbe ordinato, e non semplicemente raccomandato. Il CCC non crede invece che il blocco dei siti Internet possa essere una soluzione adeguata, viste le possibilità tecniche di eludere questa misura.
3.5.2 Art. 24-28 in generale (Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive)
Pareri favorevoli: ZH giudica positivamente le disposizioni relative alle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.
Pareri contrari: Secondo il PES e GDS/GRR.CH, la Confederazione non dispone delle competenze costituzionali per adottare misure in questo ambito, motivo per cui occorre rinunciare a una normativa federale relativa alle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.