Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine

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modo esplicito.

L’FSFP individua una certa sproporzione tra l’obbligo per i Cantoni di trasmettere le informazioni, contenuto nell’articolo 18, e la disposizione facoltativa valida per la Confederazione di cui all’articolo 19.

SwissBanking esprime delle perplessità in merito alla gerarchia delle norme, chiedendosi se sia appropriato precisare ulteriormente gli obblighi d’informazione soltanto a livello di ordinanza, dato che questa regolamentazione prevarrebbe, in parte, sulla LPD.

3.4.14 Art. 19 (Trasmissione di dati personali da parte degli Uffici centrali)

Il CCC giudica eccessiva la scelta di delegare al Consiglio federale la designazione «degli altri destinatari» (capoverso 2). Ritiene che tale norma lascerebbe infatti troppo spazio all’arbitrarietà.

3.4.15 Art. 20 (Obbligo d’informazione nel settore della criminalità organizzata)

ZG esprime un parere favorevole in merito all’articolo 20. Il Cantone ritiene che questa norma integri l’articolo 24 CPP (Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica), creando una base legale concreta per lo scambio d’informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni.

3.4.16 Art. 21 (Polizia giudiziaria)

A SO preme sottolineare che dal diritto d’impartire istruzioni e dal diritto di vigilanza dell’MPC nei confronti della PGF non deriva, per le procure cantonali, alcun diritto di vigilanza generale sulle rispettive polizie cantonali.

Per quanto concerne il capoverso 1, GR e la CDCGP conferiscono importanza soltanto al primo periodo; rilevano infatti che il secondo periodo contiene soltanto informazioni relative all’organizzazione interna di fedpol e sia pertanto superfluo. Il PPD chiede, infine, che il capoverso 1 venga integrato con la seguente frase: «... e nella misura in cui non siano interessate le responsabilità cantonali».

3.4.17 Art. 22 (Identità fittizia preparatoria)

Pareri favorevoli:

SO e la SSDP valutano positivamente il ricorso all’identità fittizia preparatoria e ritengono inoltre giustificata la sua estensione anche alle persone di contatto.

Pareri contrari:

Il PCS respinge questa disposizione, perché, a suo avviso, concede al direttore di fedpol piena libertà di decidere a quali agenti infiltrati o persone di contatto assegnare un’identità fittizia preparatoria. Critica inoltre il fatto che tali decisioni non siano sottoposte ad alcun organo di controllo o forma di vigilanza. Il PES e GDS/dirittifondamentali.ch respingono anch’essi la nuova norma. Attraverso la concessione di identità fittizie preparatorie, sarebbe infatti nuovamente consentito eseguire inchieste mascherate prima dell’apertura di un procedimento penale, sebbene quest’ultime siano state soppresse con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del CPP. Inoltre, nella legge non vi sarebbe traccia del catalogo vincolante di cui all’articolo 4 capoverso 2 LFIM in cui sono riportati tutti i reati; l’approvazione giudiziaria statuita dall’articolo 7 LFIM è invece sostituita dalla decisione del direttore di fedpol. Il CCC considera che la produzione di documenti d’identità ufficiali falsificati ai fini della creazione di un’identità fittizia sia in contrasto con il ruolo educativo dello Stato per quanto concerne il rispetto delle norme sociali vigenti nonché delle proprie leggi.

Riserve/raffronto con il CPP:

SZ ritiene che, di principio, la disposizione di cui all’articolo 22 avrebbe dovuto trovare collo-