Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati
3.6.2 Art. 33 (Forme della cooperazione)
SwissBanking propone d’integrare il capoverso 1 nel seguente modo: «... fedpol coopera nel rispetto degli articoli 37 (Rapporto con l’assistenza giudiziaria) e 41 LCPol (Motivi di rifiuto) con le autorità nazionali ed estere ... »
3.6.3 Art. 35 (Addetti di polizia)
Sulla presente disposizione si è pronunciato soltanto il PPD. Nei Paesi cui non è possibile inviare addetti di polizia occorre, a suo giudizio, considerare la possibilità che siano gli addetti alla difesa ad assumerne i compiti (cpv. 1). Il PPD chiede inoltre che nella LCPol sia menzionata la necessità di una cooperazione operativa diretta tra i Cantoni e gli Stati limitrofi (cpv. 3-5).
3.6.4 Art. 39 (Assistenza informativa), in combinazione con l’articolo 104
In merito al capoverso 2, SO e Privatim (+ BS + PS) affermano che, laddove i dati siano trattati da un’autorità cantonale, il diritto cantonale in materia di protezione dei dati vada applicato a tutta la legge e non soltanto all’assistenza informativa. A loro avviso, occorre pertanto modificare l’articolo 104, il quale, infatti, nella versione attuale, dichiara applicabile soltanto il diritto federale in materia di protezione dei dati.
3.6.5 Art. 40 (Limitazioni d’uso)
SwissBanking nutre dei dubbi sulla reale efficacia di questa norma, la quale prevede che fedpol informi l’autorità richiedente del fatto che l’utilizzazione, come prova, di determinati dati è soggetta all’approvazione di un’autorità giudiziaria.
3.6.6 Art. 41 (Motivi di rifiuto)
SwissBanking apprezza che nella LCPol siano stati designati i motivi, per cui fedpol è tenuta a rifiutare l’assistenza informativa, in particolare il motivo di rifiuto di cui al capoverso 2 lettera c (relativo alle richieste che implicano l’applicazione della coercizione processuale).
3.6.7 Art. 44 (Assistenza informativa spontanea di polizia)
Secondo PS e Privatim (+ BS), l’assistenza informativa spontanea di polizia, di cui alla lettera a, è destinata ad affermarsi a scapito della procedura standard dell’assistenza informativa eseguita tramite richiesta ai sensi dell’articolo 42 e seguenti. Infatti, la natura dei destinatari (autorità con competenze in materia di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria) lascia presupporre che, nella maggior parte dei casi trattati, vi saranno le condizioni per il ricorso all’assistenza informativa spontanea di polizia (prevenzione di un pericolo imminente per la sicurezza e l’ordine pubblici).
Il CCC ritiene che l’articolo 44 lasci troppo spazio all’arbitrarietà, nella misura in cui rinuncia a delimitare il gruppo di destinatari dell’assistenza informativa spontanea. La disposizione contenuta nella lettera b («interesse della persona coinvolta») contrasta con la legge sulla protezione dei dati, secondo cui ogni persona decide autonomamente quando e a quale destinatario vadano trasmessi i dati che la riguardano.
3.6.8 Art. 45 e segg. (Disposizioni complementari sull’assistenza informativa internazionale di polizia)
Due partecipanti alla consultazione danno risalto alla protezione giuridica delle persone oggetto di uno scambio d’informazioni nel quadro della trasmissione di dati personali a livello internazionale (autorità estere e organi internazionali):
• SwissBanking ritiene che la normativa relativa alla cooperazione di polizia possa celare dei rischi per i settori coperti dal segreto (p. es. per il segreto bancario). Tali rischi sarebbero dovuti soprattutto alla possibilità di scambiare dati personali, dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità (art. 33 cpv. 2 lett. c AP-LCPol). SwissBanking nutre seri dubbi sull’efficacia della LPD nel garantire la protezione giuridica delle persone oggetto di uno scambio d’informazioni. Infatti, diver-