Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 19Fedlex · Rapporto sui risultati

l’interazione in forma anonima di polizia e privati possa suscitare sospetti reciproci nei rapporti sociali. TI chiede una verifica urgente della distinzione tra «informatori» e «persone di fiducia».16

I partecipanti alla consultazione hanno dato risalto anche in questo caso al confronto con il CPP:

• il parere di GDS/dirittifondamentali.ch è stato già trattato precedentemente (cfr. punti 3.4.2 e 3.4.4.1);

• FR, visto che l’impiego di privati per la ricerca di informazioni rappresenta un’ingerenza nella sfera privata, invita a riprendere in questo ambito la normativa della LFIM. Anche Privatim (+ BS + PS) ritiene che l’impiego di privati vada regolamentato in modo analogo alla LFIM. ZH chiede quanto meno che venga esaminata la possibilità di elaborare in tale ambito una norma sul modello della LFIM,.

• AG, SG e la CDCGP, che approvano la regolamentazione della ricerca di informazioni con l’ausilio di informatori e di persone di fiducia, si spingono oltre, chiedendo di riconsiderare l’ipotesi di disciplinare questo aspetto nel CPP. A loro giudizio, infatti, come nell’articolo 13, i problemi nascono dalla mancanza nel CPP di una norma analoga. Questa situazione genera dei dubbi dal punto di vista pratico, ad esempio riguardo alla possibilità di utilizzare in un procedimento penale le prove raccolte in modo conforme alla legge, ma non in base al CPP, nel corso di indagini preliminari di polizia. L’USAM fa notare che la protezione delle fonti informative (cfr. garanzia dell’anonimità, art. 14 secondo periodo AP-LCPol) e il principio di immediatezza nel processo penale si annullano a vicenda.

3.4.8 Art. 14 (Impiego di privati)

Per SZ, la rubrica «impiego di privati» contrasterebbe parzialmente con la definizione legale di informatori di cui all’articolo 15. Secondo la definizione, infatti, gli informatori, a differenza delle persone di fiducia, non vengono impiegati per la ricerca di informazioni, bensì agiscono di propria iniziativa.

Due ulteriori partecipanti alla consultazione hanno espresso un parere in merito al secondo periodo17: Per BE, il fatto che l’identità non venga rivelata può non essere sufficiente ai fini della tutela della persona di fiducia. A suo giudizio, occorre che l’intervento nel suo complesso rimanga segreto. Secondo Amnesty Int., invece, la garanzia dell’anonimato va utilizzata con moderazione, in quanto tale pratica potrebbe rendere più difficile identificare i casi di ricerca di informazioni false, incrementando così il rischio di abusi.

3.4.9 Art. 15-17 in generale (Informatori e persone di fiducia)

Pareri favorevoli: La SSDP giudica positivamente la scelta di riportare le definizioni dei termini «informatori» e «persone di fiducia» nell’avamprogetto.

Pareri contrari: Secondo l’USAM, la confidenzialità delle informazioni raccolte dagli informatori e dalle persone di fiducia è incompatibile con il principio di immediatezza applicato ai processi penali nonché con il diritto di difendersi dell’imputato.

3.4.10 Art. 15 (Informatori)

Secondo il parere di BE, non è necessario menzionare gli informatori nella legge, motivo per cui il Cantone giudica superflua tale disposizione.

3.4.11 Art. 16 (Persone di fiducia)

Tre dei quattro partecipanti alla consultazione che si sono pronunciati in modo esplicito

16 TI intende esprimere un parere definitivo in merito, soltanto quando saranno resi noti i risultati dell’analisi di un gruppo di lavoro della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali romande, bernese e ticinese.

17 «Il loro impiego può avvenire con la garanzia che la loro identità non sarà rivelata».