Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 30Fedlex · Rapporto sui risultati
3.7.11 Art. 84 e 85 (Sistema d’informazione sui profili del DNA)
SZ critica il fatto che con la regolamentazione dei profili forensi del DNA anche nella LCPol, questa materia sia ora ripartita in tre diverse leggi federali (LCPol, CPP e legge sui profili del DNA).
Secondo SG, con il trasferimento, dalla legge sui profili del DNA alla LCPol, delle due disposizioni concernenti il Sistema d’informazione sui profili del DNA, bisognava cogliere l’occasione per armonizzare i termini di cancellazione. Nello specifico, si sarebbero potuti uniformare i diversi termini di cancellazione attualmente previsti per i profili del DNA e per i dati segnaletici (in particolare le impronte digitali).
3.7.12 Art. 86 (Sistema di ricerca informatizzato di polizia)
L’UCS e l’SZH giudicano positiva l’introduzione nel capoverso 1 lettera h del divieto d’entrata e dei divieti limitati di lasciare la Svizzera.
BL chiede di aggiungere nel capoverso 3 lettera i anche le autorità cantonali di perseguimento penale. Invita inoltre ad armonizzare gli articoli 86 e 87 sotto il profilo lessicale.
3.7.13 Art. 88 (Registro nazionale di polizia)
BE propone d’inserire nella LCPol una base giuridica formale alla quale i Cantoni che partecipano al registro nazionale di polizia possano fare riferimento per creare, nel diritto cantonale di polizia, la base giuridica formale necessaria (analogamente all’art. 58 cpv. 4 LCPol per l’ambito dell’assistenza informativa di polizia).
L’FSA afferma che questa disposizione costituisce la base legale per l’esecuzione di nuove schedature.
L’AP-fedpol rileva l’importanza di disporre delle informazioni utili ai fini della lotta alla criminalità elencate al capoverso 1. L’associazione chiede inoltre che il collegamento dei Cantoni ai sensi del capoverso 8 venga reso obbligatorio, e non più facoltativo.
3.8 Osservazioni sul settimo titolo (Diritti e obblighi) / art. 90
Art. 90 (Impiego della coercizione e delle misure di polizia)
Soltanto il PES e GDS/dirittifondamentali.ch si sono pronunciati in merito a questa disposizione. A loro avviso, l’articolo 90 autorizza fedpol ad esercitare la coercizione di polizia secondo le disposizioni della LCoe, il che è inammissibile. Infatti, fedpol si trasformerebbe così, in un certo qual modo, in un’autorità di polizia dotata di ogni tipo di competenza. A tale proposito, essi ricordano che alla Confederazione sono affidate competenze di polizia soltanto in ambiti limitati. PES e GDS/dirittifondamentali.ch chiedono inoltre che vengano elencate le unità di fedpol già autorizzate al porto delle armi, in modo da trasporre in modo logico le necessarie delimitazioni a livello organizzativo.
3.9 Osservazioni sull’ottavo titolo (Impiego di società di sicurezza)
3.9.1 Osservazioni generali
BE, JU, SO, CDCGP e CCPCS chiedono che le disposizioni dell’ottavo titolo siano armonizzate con le norme dei concordati e con le disposizioni delle legislazioni cantonali corrispondenti al fine di garantire la parità di trattamento e l’omogeneità della giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda le competenze di polizia trasmissibili a società private (BE) e le condizioni d’autorizzazione per esercitare l’attività d’impiegato di una società di sicurezza privata (JU e CCPCS).