Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine
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sull’articolo 16 respingono la disposizione:
Il primo punto contestato riguarda la contrapposizione tra l’articolo 16 e il CPP: secondo l’U-SAM, le persone di fiducia vanno designate come agenti infiltrati in senso stretto, conformemente alla LFIM che ne disciplina in via definitiva l’attività. A suo giudizio, è inaccettabile che nel quadro della LCPol si autorizzi l’impiego di persone di fiducia nel settore della protezione dello Stato, senza sottoporre tale misura ad ulteriori condizioni. Il fatto che l’avamprogetto attribuisca alle persone di fiducia la funzione generica di strumento per la ricerca d’informazioni lascia presupporre per il futuro un loro impiego generalizzato in tutti i settori della protezione dello Stato. L’USAM ritiene che vi siano, dunque, tutte le premesse affinché la Svizzera torni a essere uno Stato di spioni e ficcanaso.
Il PES e GDS/dirittifondamentali.ch esprimono un giudizio critico sul capoverso 2. A loro detta, infatti, è inutile statuire che è consentito ricorrere alle persone di fiducia solo se altre misure per raccogliere informazioni risultano vane o sproporzionatamente ardue, dato che non è noto lo scopo della raccolta di informazioni. Entrambi i partecipanti alla consultazione pongono inoltre in rilievo la questione dell’utilizzazione delle prove nell’ambito di un procedimento penale. Essi giudicano inaccettabile, ai fini di un procedimento equo, che le informazioni raccolte possano esser elaborate in modo tale da celare l’impiego delle persone di fiducia. Per la stessa ragione, contestano il fatto che la persona di contatto possa presentarsi, in luogo della persona di fiducia, in qualità di testimone nell’ambito di un procedimento penale.
In riferimento al capoverso 3 secondo periodo (obbligo di documentazione), BE giudica problematica la menzione esplicita dell’obbligo di documentazione. In virtù di tale scelta, potrebbe infatti essere necessario autorizzare l’accesso agli atti. Privatim (+ BS + PS) si rammarica dell’assenza di una norma che specifichi in dettaglio quali aspetti dell’impiego e della direzione vadano documentati.
3.4.12 Art. 17 (Rimborsi e ricompense)
SO approva tale norma, sostenendo che la possibilità di versare rimborsi e ricompense risponde ad esigenze pratiche; ritiene inoltre giusto conferire alle autorità potere discrezionale in questo ambito.
BE fa una distinzione. Da un lato è contrario al versamento di ricompense, ritenendo che potrebbero indurre presunte persone di fiducia ad avanzare richieste in questo senso o a rivolgersi direttamente alla Confederazione o ad altri Cantoni più «allettanti»; dall’altro, esprime un parere favorevole in merito al rimborso spese.
I pareri degli altri quattro partecipanti alla consultazione che si sono pronunciati sull’articolo 17 sono invece negativi:
Il PCS chiede di stralciare questa disposizione. La promessa di una ricompensa potrebbe infatti indurre gli informatori e le persone di fiducia a vendere le informazioni. Secondo Amnesty Int., vi è il rischio che il versamento di ricompense possa determinare un aumento esponenziale del numero di informazioni in generale nonché generare il fenomeno della trasmissione di informazioni false. Secondo la FSA, desta particolari perplessità il fatto che possano essere destinate ricompense ad informatori e persone di fiducia (anonimi). FSA chiede pertanto che il versamento delle ricompense venga quantomeno documentato. CCC è dell’avviso che le somme versate da fedpol alle persone rimaste anonime [cfr. art. 14 secondo periodo] sono da considerarsi come dei veri e propri pagamenti in nero. A suo giudizio, fedpol verrebbe dunque meno al proprio ruolo esemplare nell’ambito istituzionale.
3.4.13 Art. 18 (Cooperazione con autorità e servizi)
Secondo BL, dal tenore delle lettere a, b e f del capoverso 1 non è possibile desumere se la norma si applica soltanto alle autorità federali oppure se è estesa anche a quelle cantonali. BL ritiene, infatti, fondamentale coinvolgere anche le autorità cantonali. In questo modo verrebbe creata una base legale federale su cui i Cantoni potrebbero basarsi per trasmettere le loro informazioni alla Confederazione. Per BL, l’articolo 18 andrebbe quindi formulato, per ragioni di chiarezza, allo stesso modo dell’articolo 20, in cui i Cantoni sono menzionati in