Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 31Fedlex · Rapporto sui risultati

Pareri favorevoli:

AG, GR, ZH e la CDCGP condividono l’idea di disciplinare questa materia nella LCPol, ossia a livello federale e in una legge formale.

Riserve:

LU constata che la normativa della LCPol diverge in alcuni punti da quella del progetto di «Concordato sui servizi di sicurezza privati» della CDCGP (nella versione del 29 settembre 2009). Inoltre, nell’interesse della certezza del diritto, suggerisce di armonizzare, in modo ancora più preciso, le singole disposizioni di legge con le norme contenute nel progetto di concordato. Secondo il parere di SG, alcune disposizioni dell’ottavo titolo sono formulate in modo troppo generico e aggiunge che i Cantoni devono poter contare sul rispetto delle proprie direttive da parte della Confederazione. OW non respinge, in linea di principio, la delega prevista dei compiti, a condizione che vengano soddisfatti determinati requisiti legali (interesse pubblico, base legale formale, proporzionalità); ciononostante ne sottolinea la problematicità nell’ottica del ruolo delle istituzioni. L’USAM accoglie con scetticismo il trasferimento dei compiti di polizia.

Pareri contrari:

I pareri negativi in merito all’ottavo titolo richiamano innanzitutto l’attenzione sull’incompatibilità della delega dei compiti ai privati con il monopolio del potere statale.

FR, NE, VD, VS, ACPGS20, Travail.Suisse e l’FSFP esprimono un parere negativo di fondo in merito all’ottavo titolo. Travail.Suisse e l’FSFP, in particolare, chiedono la creazione di una legge federale autonoma sull’impiego di società di sicurezza private che sia vincolante anche per i Cantoni e i Comuni. GE è molto scettico sull’ottavo titolo a causa della problematica del monopolio del potere statale. Amnesty Int. rileva nell’impiego di società di sicurezza più lati negativi che positivi, motivo per cui ritiene che il loro impiego debba essere limitato a un settore circoscritto. Il GSsE respinge, in linea generale, la delega dei compiti di sicurezza alle società private. Qualora infatti una tale delega dovesse rivelarsi indispensabile, occorrerebbe, a sua detta, garantire a livello di legge un controllo statale sufficiente di queste società, cosa che non avviene nel presente avamprogetto.

3.9.2 Art. 91 (Oggetto e campo d’applicazione)

Secondo Travail.Suisse, la LCPol non può limitarsi a fissare delle «condizioni minime», aprendo così la strada a una privatizzazione parziale dei compiti di polizia dello Stato. Dovrebbe piuttosto provvedere a disciplinare tutti gli aspetti necessari. Per lo stesso motivo, FR si rammarica che le disposizioni dell’ottavo titolo si limitino a stabilire le condizioni iniziali richieste alle società di sicurezza per la delega dei compiti da parte della Confederazione, senza, invece, sancire (ad eccezione dell’art. 99) anche gli obblighi che sono tenute a osservare successivamente, durante l’impiego.

Amnesty Int. e il GSsE disapprovano il parere della Confederazione, secondo cui le autorità federali che impiegano una società di sicurezza non devono garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 95 capoverso 1, ma devono unicamente verificarne l’adempimento da parte della società di sicurezza (rapporto esplicativo, pag. 75). Secondo Amnesty Int. e il GSsE, le società verrebbero in questo modo controllate in modo insufficiente, quando invece dovrebbero essere sottoposte a controlli approfonditi.

3.9.3 Art. 92 (Principio)

3.9.3.1 Osservazioni generali

AISS è del parere che la disposizione dovrebbe distinguere in modo più netto tra la «delega

20 Secondo ACPGS, il trasporto dei detenuti («Jail Train») dovrebbe costituire l’unica eccezione per quanto concerne la conciliabilità tra la delega di misure coercitive di polizia e il monopolio del potere statale.