Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine

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L’AISS solleva dei dubbi sulla possibilità di regolamentare a priori nel contratto il ricorso alla coercizione e alle misure di polizia, dato che l’eventuale necessità e le modalità di utilizzo della coercizione dipendono dall’evolversi dell’intervento. Per tale ragione, ritiene che la norma debba limitarsi a rimandare all’articolo 9 LCoe.

Amnesty Int. e il GSsE chiedono che i contratti stipulati con le società di sicurezza prevedano, in caso di inadempienza, non soltanto una clausola penale, come stabilito dall’art. 14 cpv. 2 dell’ordinanza sull’impiego di società di sicurezza private (OISS; RS 124), ma anche la possibilità di disdire il contratto, soprattutto nei casi più gravi.

3.9.10 Art. 99 (Legittima difesa e stato di necessità)

Secondo LU, è possibile sopprimere l’articolo 99, visto che l’articolo 4 LCoe contiene già una riserva relativa alla legittima difesa e allo stato di necessità.

FR e GE giudicano, per contro, insufficiente la presente disposizione, in quanto essa non disciplina gli obblighi che le società di sicurezza sono tenute ad osservare nel quadro dell’adempimento dei propri compiti. Chiedono pertanto che vengano definiti tali obblighi (p. es. l’obbligo di cooperare con la polizia, di osservare le disposizioni impartite da quest’ultima, di segnalare i reati, come pure gli obblighi delle società di sicurezza in relazione all’osservanza delle disposizioni in materia di porto non visibile di armi). Sostengono inoltre che in assenza di disposizioni chiare a livello federale, sia applicabile il diritto cantonale in virtù del principio di territorialità.

3.9.11 Art. 100 (Segnalazione al servizio cantonale d’abilitazione)

Per SG, l’autorità federale dovrebbe essere tenuta, e non soltanto autorizzata, a segnalare le infrazioni commesse dalle società di sicurezza. La necessità d’introdurre un obbligo in tal senso è condivisa anche da Amnesty Int., dal GSsE nonché da FR e GE. FR e GE sono inoltre dell’avviso che i Cantoni che hanno concesso un’autorizzazione a una società di sicurezza devono essere informati, se la Confederazione delega dei compiti a quest’ultima.

Secondo l’FSFP, l’articolo 100 mostra chiaramente la necessità di creare una legge federale che obblighi i Cantoni e i Comuni ad armonizzare le proprie disposizioni in quest’ambito. Ciò permetterebbe di registrare in una banca dati centrale le infrazioni commesse dalle società di sicurezza.

3.9.12 Art. 101 (Controllo)

Amnesty Int., il GSsE, Travail.Suisse e l’FSFP considerano la formulazione («un insieme di strumenti adeguati») troppo imprecisa. A loro giudizio, occorre inoltre allestire una lista delle sanzioni. Infatti, dato che si parla di controlli, è necessario che vengano menzionate anche le disposizioni penali applicabili in caso di eventuali infrazioni. Auspicano anche che, per i casi d’inadempimento del contratto sia prevista non soltanto una clausola penale (rapporto esplicativo, pag. 78), ma anche il ritiro (Amnesty Int.) o la revoca (GSsE) dell’autorizzazione all’intervento. Occorrerebbe infine definire nella legge in modo concreto l’insieme di strumenti e descrivere in modo più dettagliato la procedura di controllo.

3.10 Osservazioni sul nono titolo (Aiuti finanziari e indennità) / Art. 102

Art. 102 (Aiuti finanziari e indennità)

AG, FR, JU, CDCGP e CCPCS accolgono favorevolmente l’articolo 102. Tale disposizione costituirebbe infatti una base legale formale per concedere indennità ai Cantoni, nel quadro dell’adempimento di compiti di protezione o in caso di avvenimenti straordinari, nonché per fornire aiuti finanziari all’Istituto svizzero di polizia.

Riguardo al capoverso 2, la CCPCS e lo stesso ISP sottolineano l’importanza degli aiuti finanziari concessi all’ISP dalla Confederazione.