Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 24Fedlex · Rapporto sui risultati
• SO rileva un certo grado di incompatibilità con il principio della presunzione d’innocenza e aggiunge che per registrare una segnalazione è necessario che dalla valutazione globale siano emersi indizi concreti.
Ulteriori osservazioni:
Cpv. 1: il PPD è del parere che la competenza in materia di segnalazioni non vada concessa soltanto a fedpol ma estesa anche alle autorità di polizia cantonali e comunali.
Cpv. 4: il capoverso 4 rinvia all’elenco dei reati riportati nell’articolo 286 CPP. Per il PES e GDS/dirittifondamentali.ch, l’elenco è tuttavia troppo lungo. Inoltre, per fronteggiare il problema dell’individuazione di un reato prima che venga commesso, i due partecipanti alla consultazione propongono d’inserire un rinvio agli indizi concreti e alle procedure d’indagine relative ad atti preparatori punibili di cui all’articolo 260bisCP.
3.5.8 Art. 30 (Scambio d’informazioni con privati)
Il CCC ricorda che lo scambio d’informazioni con privati potrebbe comportare il rischio per quest’ultimi di restare isolati socialmente.
3.5.9 Art. 31 (Contatto con gli autori delle minacce)
Pareri favorevoli:
SO apprezza la creazione di questo strumento.
Pareri contrari:
Secondo il PES e GDS/dirittifondamentali.ch, questo strumento serve a minacciare e intimorire una persona e soprattutto a comprometterne la reputazione agli occhi del suo datore di lavoro, dei colleghi e, in particolar modo, dei genitori. Questo effetto intimidatorio è ravvisabile anche nella presente disposizione, motivo per cui PES e GDS/dirittifondamentali.ch esortano a rinunciare a tali misure. A loro giudizio, infatti, gli strumenti in materia di diritto penale di cui dispone la polizia sono sufficienti. L’USAM esprime il proprio scetticismo in merito all’eventuale adozione di questo strumento, sottolineando che occorre evitare d’intaccare la libertà di riunione dei cittadini in occasione di manifestazioni politiche. L’USAM ritiene infine che il contatto con gli autori delle minacce determini una distorsione inaccettabile del concetto di presunzione d’innocenza.
Ulteriori osservazioni:
BE ritiene superflua tale norma. Infatti, a suo giudizio, le competenze della polizia in questo ambito scaturirebbero in ogni caso dai suoi compiti basilari. Del resto, potrebbero sorgere dei problemi di delimitazione rispetto alle polizie cantonali. LU si chiede se questo strumento necessiti di una base legale, dato che è implicitamente già contemplato dal diritto in materia di polizia.
3.5.10 Art. 32 (Sequestro di oggetti pericolosi)
SO condivide la scelta di attribuire a fedpol la competenza in materia di sequestro di oggetti pericolosi.
3.6 Osservazioni sul quinto titolo (Cooperazione di polizia)
3.6.1 Osservazioni generali
Secondo FR, JU, ZG, CDCGP e CCPCS, il quinto titolo è formulato in modo chiaro e preciso.
SwissBanking giudica favorevolmente il fatto che i principi della cooperazione di polizia siano stati codificati. Tuttavia ritiene che la loro portata sia troppo ampia dato che prevedono anche lo scambio di dati personali degni di particolare protezione (per informazioni più dettagliate cfr. punto 3.6.7).