Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine

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ZH e l’UCS chiedono di inserire nella presente disposizione anche il contenuto dell’articolo 6 capoverso 2 LMSI in vigore.13

3.3.2 Art. 7 (Impiego di apparecchi ottici di sorveglianza)

3.3.2.1 In generale e cpv. 1

Pareri favorevoli:

ZG e la CDCGP accolgono favorevolmente questa disposizione.

Riserve o pareri contrari:

- Secondo il PES e GDS/dirittifondamentali.ch, l'impiego previsto di apparecchi ottici di sorveglianza va ben oltre il semplice obiettivo di prevenire le minacce. Una siffatta sorveglianza finirebbe, infatti, per registrare non soltanto i perturbatori, ma ogni persona che si trova in uno dei luoghi accessibili al pubblico. Essi ritengono che la sorveglianza dovrebbe essere eseguita perlomeno alla luce del sole, vale a dire segnalata. La custodia delle registrazioni per un periodo di due settimane non avrebbe inoltre più alcun vantaggio ai fini della prevenzione delle minacce;

- Secondo FR, SO, Amnesty Int. e Privatim (+ BS + PS)14, la norma è formulata in modo troppo ampio e impreciso sotto il profilo del campo d’applicazione oggettivo e temporale. Essa non consente infatti di dedurre quali siano gli edifici o le persone da proteggere e quali siano le condizioni e gli indizi determinanti ai fini dell’adozione di tali provvedimenti;

- I «luoghi accessibili al pubblico» (cpv. 1) si trovano spesso su territorio comunale o cantonale. Di conseguenza, spetterebbe ai Cantoni o ai Comuni autorizzare l’impiego degli apparecchi mentre, per quanto concerne il trattamento dei dati (cpv. 2), andrebbe applicata la legislazione cantonale in materia di protezione dei dati. In questo ambito, la Confederazione non avrebbe dunque alcuna competenza di legiferare (SO,

VD, ZH; PES; Amnesty Int., CCC, GDS/dirittifondamentali.ch, Privatim [+ BS + PS]).

3.3.2.2 Cpv. 2

PES e GDS/dirittifondamentali.ch sono dell’avviso che statuendo la custodia dei dati per un periodo di 14 giorni, la Confederazione vada oltre le proprie competenze in materia di polizia di sicurezza; ritengono che una tale durata di conservazione non potrebbe infatti più essere motivata dall’attività di prevenzione delle minacce.

ZG e l’FSFP giudicano invece troppo breve il periodo massimo di 14 giorni previsto per la conservazione delle registrazioni. Propongono pertanto di estendere tale periodo a 3-6 mesi (ZG) o ad almeno 100 giorni (FSFP).

Privatim (+ BS + PS) afferma che il trattamento dei dati raccolti mediante la videosorveglianza è retto dal diritto cantonale in materia di protezione dei dati. Secondo SZ e SwissBanking, fissando il termine per la cancellazione dei dati personali acquisiti tramite sorveglianza occorre aggiungere una clausola che autorizzi l’uso di tali dati esclusivamente in ambito penale e a fini probatori.

3.4 Osservazioni sul terzo titolo (Compiti di polizia giudiziaria)

3.4.1 Art. 8 (Principio)

L’AP-fedpol richiama l’attenzione sulla necessità di aggiornare le denominazioni degli Uffici centrali (sostituendo ad esempio il termine «tratta delle bianche» con il più ricorrente «tratta di esseri umani»).

13 Art. 6 cpv. 2 LMSI: «Se un Cantone ha delegato compiti di polizia di sicurezza a determinati Comuni, quest’ultimi collaborano direttamente con le autorità federali, allo stesso titolo di un Cantone».

14 BS e il PS affermano nella propria risposta che, salvo alcune singole osservazioni, il loro parere corrisponde a quello di Privatim.