Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine

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posteriori legittimità a una prassi già esistente, attraverso la formulazione di disposizioni generiche e vaghe e la concessione di un’ampia delega in materia normativa al Consiglio federale. Il PES e GDS/dirittifondamentali.ch chiedono inoltre di ridurre il numero elevato di collegamenti online tra le varie banche dati. Auspicano infine una separazione netta tra le autorità. In particolare, ritengono che alla separazione organizzativa tra fedpol e i servizi d’informazione debba seguire anche una separazione dei loro sistemi d’informazione.

3.7.2 Art. 69 (Principi)

3.7.2.1 Cpv. 2

SO, il PES, GDS/dirittifondamentali.ch e Privatim (+ BS + PS) respingono il testo del capoverso 2. A loro avviso, esso concederebbe a tutte le autorità designate dal Consiglio federale la possibilità di aver libero accesso ai dati nel quadro dell’adempimento dei loro compiti. Questa disposizione sarebbe quindi in contrasto con l’articolo 17 capoverso 2 LPD, secondo cui il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità è consentito soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale, specifica per ogni sistema d’informazione.

3.7.2.2 Cpv. 3

Sei partecipanti alla consultazione si sono espressi in modo negativo su questa norma, criticandola o respingendola:

LU chiede di sottoporre il capoverso 3 a un’attenta revisione, tenendo conto del diritto in materia di protezione dei dati.

SO e Privatim (+ BS + PS) contestano il fatto che né la legge né il rapporto esplicativo definiscono in modo chiaro quale rapporto debba esistere tra le informazioni relative al modo in cui una persona esercita i propri diritti fondamentali e la preparazione o il compimento di un reato, affinché gli eventi possano essere trattati nel sistema d’informazione. SO e Privatim (+ BS + PS) chiedono pertanto di disciplinare quest’aspetto in modo chiaro nel capoverso 3.

PES e GDS/dirittifondamentali.ch sono del parere che questa disposizione punti solo apparentemente a tutelare l’esercizio dei diritti fondamentali democratici dall’ingerenza dello Stato, mentre in realtà produrrebbe l’effetto contrario. È sufficiente infatti che la polizia abbia constatato un presunto «abuso» per poter procedere alla schedatura di persone sulla base delle loro opinioni politiche. Questo aspetto appare ancora più deleterio, se si considera che la maggior parte delle banche dati di polizia elencate sono utilizzate non soltanto ai fini del perseguimento penale, ma anche per registrarvi informazioni raccolte nel corso di indagini preliminari.

Amnesty Int. ritiene difficile distinguere in modo obiettivo le attività sospette da quelle non sospette. Vi è pertanto il rischio che tutti i membri dei sindacati o tutte le attività svolte in seno ai partiti politici possano essere registrati nel sistema d’informazione di polizia. Secondo Amnesty Int., quindi, la disposizione relativa alla sorveglianza delle attività politiche o sindacali va limitata ai reati gravi. Chiede infine che tali reati siano elencati in modo dettagliato nella stessa disposizione.

3.7.3 Art. 72 (Durata di conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati)

LU chiede di sottoporre l’articolo 72 a un’attenta revisione, tenendo particolarmente conto della protezione dei dati.

3.7.3.1 Cpv. 1

I quattro partecipanti alla consultazione che si sono pronunciati in modo esplicito sulla presente norma (SO; PES, GDS/dirittifondamentali.ch), l’hanno respinta. Essi criticano il fatto che delegando al Consiglio federale la definizione della durata di conservazione (capoverso 1 in relazione con l’art. 74 lett. d AP-LCPol) venga violato l’articolo 17 capoverso 2 LPD (necessità di una legge in senso formale ai fini del trattamento dei dati ). Inoltre giudicano i-