Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 23Fedlex · Rapporto sui risultati
3.5.3 Art. 24
SO, ZH, SZH e UCS approvano il fatto che la competenza di pronunciare divieti d’entrata sia stata attribuita a fedpol.
BE propone di formulare l’articolo 24 nel modo seguente: «..., nei confronti del quale sussiste il sospetto fondato che, in relazione a una manifestazione sportiva in Svizzera, possa minacciare l’ordine e la sicurezza pubblici».
3.5.4 Art. 25 (Divieto limitato di lasciare la Svizzera)
BE si chiede perché il capoverso 1 lettera a riguarda soltanto il divieto di accedere a un’area determinata, senza contemplare altre misure, quali l’obbligo di presentarsi alla polizia o il fermo preventivo di polizia.
3.5.5 Art. 26 (Età minima)
Pareri favorevoli: SZH e l’UCS condividono la scelta di fissare a 12 anni il limite minimo di età.
Pareri contrari: Il PCS respinge l’introduzione del limite dei 12 anni, giudicandolo troppo basso e propone d’innalzarlo a 14 anni.
3.5.6 Art. 27 (Effetto sospensivo)
Secondo l’FSFP, i ricorsi contro le misure sancite dagli articoli 24 e 25 LCPol non devono avere, in nessun caso, un effetto sospensivo.
3.5.7 Art. 29 (Segnalazione di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta)
Approvato da:
Secondo SO, il ricorso a questo strumento di polizia volto alla prevenzione di minacce è positivo, in quanto permette di prevenire possibili reati di una certa gravità. Il Cantone esprime inoltre apprezzamento per la decisione di limitare le segnalazioni ai «reati di particolare gravità» [cpv. 2 lett. a].
BL chiede che sia consentito anche alle autorità di perseguimento penale dei Cantoni di trasmettere una richiesta a fedpol. Esorta inoltre a introdurre nell’articolo 29 anche il concetto di «controllo mirato».
Pareri contrari:
Secondo PES, GDS/dirittifondamentali.ch e Privatim (+ BS + PS), questa disposizione
non sarebbe sufficientemente precisa. Inoltre, secondo il PES e GDS/dirittifondamentali.ch, il fatto che la segnalazione ai fini della sorveglianza discreta non sia soggetta a una limitazione temporale rappresenta una violazione dei principi dello stato di diritto (sospetto permanente nei confronti di una persona) ed è in contrasto con la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS),18 la quale prevede il limite di un anno per le segnalazioni di questo tipo [art. 112 cpv. 1]. Infine, lo strumento della sorveglianza discreta è giudicato inefficiente, come testimonia anche il basso numero di hit. Per tali ragioni, essi chiedono dunque di rinunciare a tale strumento.
Osservazioni specifiche in merito al capoverso 2 lettera b (rischio che la persona possa commettere reati anche in futuro):
Diversi partecipanti alla consultazione s’interrogano sulla compatibilità di tale norma con il principio della presunzione d’innocenza:
• il PES e GDS/dirittifondamentali.ch ritengono che vi sia incompatibilità;
• per Amnesty Int., il CCC e Privatim (+ BS + PS) la compatibilità è dubbia;
18 Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19 oppure RS 0.360.268.1, allegato A.