Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 26Fedlex · Rapporto sui risultati

samente da quanto avviene nell’ambito di una procedura amministrativa, lo scambio d’informazioni in materia di polizia avverrebbe prima che a livello nazionale sia stata presa una decisione, mediante una procedura conforme allo Stato di diritto, in merito all’ammissibilità dello scambio di dati. Inoltre, poiché la LCPol concede alla persona in questione soltanto le possibilità di ricorso previste dalla legislazione sulla protezione dei dati, occorre chiedersi se la normativa proposta costituisca un’elusione delle disposizioni della legge sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1). Swissbanking è contraria a cancellare le norme consolidate in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria. Alla luce di tali considerazioni, l’associazione chiede dunque di operare nella legge una netta distinzione tra assistenza amministrativa e giudiziaria e di definire in modo più preciso i compiti e i limiti della cooperazione di polizia.

• Secondo l’Università di Basilea, la trasmissione di dati personali all’estero nel quadro dell’assistenza amministrativa di polizia costituisce un’ingerenza rilevante nei diritti fondamentali e processuali della persona oggetto dello scambio d’informazioni. La persona deve essere informata della trasmissione dei dati, affinché siano adempiuti i requisiti costituzionali relativi all’efficacia della protezione giuridica e affinché essa possa usufruire di tutte le vie di ricorso che le spettano.19

Il PS e Privatim (+BS) si rammaricano del fatto che a fedpol sia stato concesso in più punti, nel quadro della trasmissione delle informazioni, un margine discrezionale eccessivamente ampio. Secondo loro, infatti, fedpol disporrebbe, in virtù dell’articolo 46 capoversi 1 e 2 (trasmissione di dati al di fuori dell’applicazione di una legge o di un trattato internazionale), di un potere discrezionale sproporzionato. Criticano anche la norma di cui all’articolo 49 capoverso 5 lettere a e b (comunicazione di dati esteri a uno Stato terzo o a un organo internazionale) che attribuirebbe a fedpol la facoltà discrezionale di decidere se trasmettere i dati all’estero, senza garantire un livello di protezione dei dati sufficiente.

3.6.9 Art. 48 (Ulteriori motivi di rifiuto)

Secondo l’FSA, il motivo di rifiuto di cui al capoverso 2 lettera a (principi dell’assistenza in materia penale) andrebbe, in caso di dubbio, riconosciuto, affinché spetti a un tribunale decidere in merito alla questione dell’assistenza giudiziaria.

3.6.10 Art. 52 (Trasmissione di richieste cantonali all’estero tramite fedpol)

BE esorta a precisare il testo del capoverso 2 lettera a, fornendo in questo modo gli strumenti necessari per individuare i casi di lieve entità.

3.6.11 Art. 65 (Motivi di rifiuto)

BE chiede perché l’articolo 65 non sia integrato nell’articolo 41.

3.7 Osservazioni sul sesto titolo (Sistemi d’informazione di polizia della Confederazione)

3.7.1 Osservazioni generali

Secondo la CCPCS, il sesto titolo è formulato in modo chiaro e preciso.

Il PES e GDS/dirittifondamentali.ch si rammaricano del fatto che non si sia approfittato della creazione di una legge di ampia portata per riesaminare i principi concernenti le banche dati di polizia. Essi ritengono che il primo passo da compiere consista nel garantire maggiore trasparenza, elaborando regolarmente statistiche dettagliate per tutte le banche dati di polizia. A loro giudizio, è intollerabile che a soli due anni dall’adozione della LSIP venga proposta la creazione di nuove banche dati. Sarebbe inoltre l’ennesimo tentativo di conferire a

19 Nel proprio parere, l’Università di Basilea ha elaborato, in modo dettagliato, un nuovo articolo da inserire nella legge, intitolato «Informazione della persona interessata».