Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 38 pagine
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fondita. Secondo GL, nel CPP mancano norme analoghe, ragion per cui esso richiederebbe un adeguamento in tal senso.
- Necessità di un controllo giudiziario della ricerca di informazioni di polizia: il PES e il PS esortano a introdurre nella legge un principio che consenta a un tribunale di verificare l’esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità. SwissBanking chiede che la legge statuisca esplicitamente che gli Uffici centrali sono autorizzati a richiedere informazioni, purché non vi si opponga alcuna norma a tutela della segretezza.
- Mancanza di concretezza nella normativa proposta: il PS e Privatim (+ BS + PS) giudicano problematico, sotto il profilo della protezione dei dati, il margine di discrezione concesso nella scelta e nell’impiego dei mezzi necessari per eseguire i compiti di polizia giudiziaria (p. es. osservazione o richiesta di informazioni di privati). I due partecipanti alla consultazione, unitamente al PES, chiedono di disciplinare in modo più specifico i compiti e gli strumenti, in considerazione delle autorizzazioni estese di cui fedpol dovrebbe disporre.
Il PPD deplora l’assenza di una norma che regolamenti la collaborazione con il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).
3.4.5 Art. 12 (Mezzi per la ricerca di informazioni)
3.4.5.1 Cpv. 2, in particolare lett. b
Pareri favorevoli: SO accoglie favorevolmente l’introduzione della possibilità anche per i privati di raccogliere informazioni.
Pareri contrari: Amnesty Int. e Privatim (+ BS + PS) ritengono inopportuno estendere in modo generico la cerchia di persone da impiegare a tutti «i privati», onde evitare di coinvolgere, all’insaputa della persona, anche parenti, amici, datori di lavoro ecc.
3.4.5.2 Cpv. 3
Pareri favorevoli: SO apprezza la formulazione del capoverso 3. Ritiene infatti che il capoverso 3 dell’AP-LCPol sia più vicino al principio di determinatezza rispetto al vigente articolo 11 capoverso 6 LSIP. Valuta inoltre in modo positivo il fatto che nella presente disposizione venga precisato che le informazioni raccolte all’insaputa della persona interessata sono limitate alle categorie di reati di cui all’articolo 8 capoverso 1.
Riserve: FR ricorda che la raccolta di informazioni all’insaputa della persona interessata costituisce una grave ingerenza nella sfera privata. Chiede pertanto che nella legge venga dato il giusto peso alla tutela della sfera privata.
3.4.5.3 Cpv. 4
Secondo il PS e Privatim (+ BS), le possibilità di differire una comunicazione successiva o di rinunciarvi sono formulate in modo troppo generico. Amnesty Int. e CCC giudicano problematico, sotto il profilo dei diritti fondamentali, che le decisioni in merito alla possibilità d’informare una persona oggetto a sua insaputa di una raccolta d’informazioni, siano lasciate alla discrezione delle autorità («onere di lavoro eccessivo»). Secondo FSA, le eccezioni all’obbligo di informazione vanno applicate in modo restrittivo. Chiede pertanto di rinunciare alla limitazione dell’obbligo d’informazione, stralciando l’ultima frase del primo periodo («... purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo»).
3.4.6 Art. 13 (Osservazione)
3.4.6.1 Valutazione generale
Pareri favorevoli:
Soltanto un partecipante alla consultazione (SO) approva esplicitamente l’articolo 13. SO accoglie favorevolmente la creazione di una base legale formale per le osservazioni eseguite