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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 24 pagine

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Appendice 13

PRATICHE ENOLOGICHE AUTORIZZATE E RESTRIZIONI RELATIVE AI VINI LIQUOROSI

1. Il mosto d’uva in fermentazione, il vino, il mosto d’uva per l’elaborazione di vino liquoroso possono essere sottoposti

esclusivamente a pratiche e trattamenti enologici fissati nel presente documento.

2. L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale può derivare solo dall’impiego dei prodotti di cui all’articolo 18

capoverso 2 dell’ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche (RS 817.02.110).

3. Sono inoltre autorizzati:

a. l'edulcorazione, soggetta a dichiarazione e registrazione, purché i prodotti utilizzati a tal fine non siano stati arricchiti con mosto d’uva concentrato, per mezzo di: mosto d’uva concentrato o mosto d’uva concentrato rettificato, a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino non sia superiore a 3% vol,

b. l’aggiunta di alcol, distillato o acquavite, di cui all’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche (RS 817.02.110), onde compensare le perdite dovute all’evaporazione durante l’invecchiamento.

4. Il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti utilizzati per l'elaborazione di un vino liquoroso non può essere

inferiore a 12% vol.