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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 24 pagine

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Appendice 12

PRATICHE ENOLOGICHE AUTORIZZATE E RESTRIZIONI RELATIVE AI VINI SPUMANTI

A. Definizioni

1. sciroppo zuccherino" (liqueur de tirage): il prodotto destinato a essere aggiunto alla partita (cuvée) per provocare la presa di spuma;

2. Lo sciroppo zuccherino può essere composto solo da:

— mosto d’uva,

— mosto d’uva parzialmente fermentato,

— mosto d’uva concentrato,

— mosto d’uva concentrato rettificato,

— vino, o saccarosio

3. "sciroppo di dosaggio" (liqueur d'expédition): il prodotto destinato a essere aggiunto ai vini spumanti per conferire loro caratteristiche gustative particolari.

4. Lo sciroppo di dosaggio può essere composto solo da:

— saccarosio,

— mosto d’uva,

— mosto d’uva parzialmente fermentato,

— mosto d’uva concentrato,

— mosto d’uva concentrato rettificato,

— vino, o

— una miscela di questi prodotti,

eventualmente addizionati di distillato di vino.

B. Requisiti

1. L’arricchimento della partita dei vini spumanti è autorizzato esclusivamente nei luoghi di elaborazione e alle condizioni

seguenti:

a. nessun componente della partita (cuvée) sia già stato arricchito

b. l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;

c. l’aumento del titolo alcolometrico volumico della partita non è superiore a 2 % vol;

d. il metodo utilizzato consista nell'aggiunta di saccarosio, di mosto d’uva concentrato o di mosto d’uva concentrato rettificato.

2. L'aggiunta di sciroppo zuccherino e l'aggiunta di sciroppo di dosaggio non sono considerate un arricchimento né

un'edulcorazione.

3. È vietata l'edulcorazione della partita (cuvée) e dei suoi componenti.

4. L'anidride carbonica contenuta nei vini spumanti può provenire soltanto dalla fermentazione alcolica della partita

(cuvée) da cui sono ottenuti i vini in questione. A meno che non si tratti di quella destinata a trasformare uve, mosto d’uva o mosto d’uva parzialmente fermentato direttamente in vino spumante, questa fermentazione può risultare solo dall'aggiunta dello sciroppo zuccherino. Essa può aver luogo esclusivamente in bottiglie o in recipienti chiusi

5. L'utilizzo di anidride carbonica nel caso del procedimento di travaso per contropressione è autorizzato sotto controllo

e purché non determini un aumento della pressione dell'anidride carbonica contenuta nei vini spumanti

6. Il tenore di alcol del vino spumante e del vino frizzante non deve aumentare di oltre 1,5 % vol. sotto l’effetto di

sciroppo zuccherino e di oltre 0,5 % vol. sotto l’effetto di sciroppo di dosaggio. Tale aumento è misurato calcolando lo scarto tra il titolo alcolometrico volumico totale della partita e il titolo alcolometrico volumico totale del vino spumante prima dell’eventuale aggiunta di sciroppo di dosaggio.