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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 24 pagine
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Appendice 11
LIMITI E CONDIZIONI PER L'EDULCORAZIONE DEI VINI
1 L'edulcorazione dei vini è autorizzata solo se effettuata mediante uno o più dei prodotti seguenti:
a) mosto d’uva;
b) mosto d’uva concentrato;
c) mosto d’uva concentrato rettificato.
Il titolo alcolometrico volumico totale del vino di cui trattasi non può subire un aumento superiore a 4 % vol.
2. L'edulcorazione dei vini è autorizzata soltanto nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso