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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 24 pagine

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Appendice 11

LIMITI E CONDIZIONI PER L'EDULCORAZIONE DEI VINI

1 L'edulcorazione dei vini è autorizzata solo se effettuata mediante uno o più dei prodotti seguenti:

a) mosto d’uva;

b) mosto d’uva concentrato;

c) mosto d’uva concentrato rettificato.

Il titolo alcolometrico volumico totale del vino di cui trattasi non può subire un aumento superiore a 4 % vol.

2. L'edulcorazione dei vini è autorizzata soltanto nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso