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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 24 pagine
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Appendice 14 ARRICCHIMENTO
A. Limiti d’arricchimento
Quando le condizioni climatiche lo richiedono, l’UFSP può autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto d’uva, del mosto d’uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino.
L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i 2 % vol. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli l’UFSP può autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale fino a 2,5 % vol.
B. Operazioni di arricchimento
1. L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A può essere ottenuto esclusivamente:
a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto d’uva parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto d’uva concentrato o di mosto d’uva concentrato rettificato;
b) per quanto riguarda il mosto d’uva, mediante l’aggiunta di saccarosio, di mosto d’uva concentrato o di mosto d’uva concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa;
c) per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.
2. Ciascuna delle operazioni di cui al punto 1 esclude il ricorso alle altre.
3. L'aggiunta di saccarosio prevista al paragrafo 1 punti a) e b) può essere effettuata soltanto mediante l'aggiunta di zucchero in forma secca.
4. L’aggiunta di mosto d’uva concentrato o di mosto d’uva concentrato rettificato non può avere l’effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto d’uva, del mosto d’uva parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di oltre l’8 %.
5. La concentrazione del mosto d’uva o del vino oggetto delle operazioni di cui al punto 1 non può avere l’effetto di ridurre di oltre il 20 % il volume iniziale di tali prodotti;
6. Le operazioni di arricchimento non possono avere l’effetto di portare il titolo alcolometrico totale delle uve fresche, del mosto d’uva, del mosto d’uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino:
a) oltre il 12 % vol. per il vino bianco;
b) a 12,5 % per il vino rosso e il vino rosato.
c) Le legislazioni cantonali possono stabilire limiti maggiori per i vini della categoria DOC.
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