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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 24 pagine
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Appendice 9
LIMITI RIGUARDANTI IL TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI
A. TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI
1. Il tenore totale di anidride solforosa dei vini diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi non può superare, al momento dell'immissione al consumo umano diretto:
a) 150 mg/l per i vini rossi;
b) 200 mg/l per i vini bianchi e rosati.
2. In deroga al punto 1, lettere a) e b), per i vini con un tenore di zuccheri, espresso dalla somma di glucosio e fruttosio, pari o superiore a 5 g/l, il tenore massimo di anidride solforosa è innalzato a:
a) 200 mg/l per i vini rossi;
b) 250 mg/l per i vini bianchi e rosati
3. Il tenore totale di anidride solforosa può essere portato a 400 mg/l per i vini della categoria DOC dei tipi di vini dolci o vini derivanti da vendemmia tardiva a condizione che lo preveda la legislazione cantonale alla quale sottostanno e secondo i requisiti previsti da quest’ultima.
B. TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI LIQUOROSI
Il tenore totale di anidride solforosa dei vini liquorosi non può superare, al momento dell'immissione al consumo umano diretto:
a) 150 mg/l se il tenore di zuccheri è inferiore a 5 g/l;
b) 200 mg/l se il tenore di zuccheri è pari o superiore a 5 g/l.
C. TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI SPUMANTI
Il tenore totale di anidride solforosa dei vini spumanti non può superare, al momento dell'immissione al consumo umano diretto, 235 mg/l.
D. CONDITIONS CLIMATIQUES PARTICULIÈRES
Quando le condizioni climatiche lo richiedono, l’UFSP può autorizzare un tenore massimo totale di anidride solforosa inferiore a 300 mg/l, ovvero aumentato di un massimo di 50 mg/l.