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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine

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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie

Capitolo 4: Riassicurazione

Art. 28 Autorizzazione all’esercizio della riassicurazione

Possono essere autorizzati a esercitare la riassicurazione dell’assicurazione sociale malattie:

a. le casse malati secondo l’articolo 3 con un numero d’assicurati pari al numero minimo stabilito dal Consiglio federale;

b. i riassicuratori sociali secondo l’articolo 31;

c. le imprese di assicurazione private abilitate alla riassicurazione conformemente alla legge del 17 dicembre 200419 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).

Art. 29 Condizioni di autorizzazione

I riassicuratori devono adempiere le condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere af.

Art. 30 Domanda di autorizzazione

La società che intende riassicurare rischi assicurativi dell’assicurazione sociale malattie deve presentare una domanda all’autorità di vigilanza. Alla domanda vanno allegati:

a. gli statuti, l’atto costitutivo e l’estratto del registro di commercio (iscrizione);

b. indicazioni sulla dotazione finanziaria;

c. i nominativi e i curriculum vitae dei membri del consiglio d’amministrazione, del comitato e della direzione;

d. indicazioni su persone che partecipano direttamente o indirettamente al riassicuratore sociale con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto oppure che possono influenzare notevolmente in altro modo la gestione dello stesso;

e. i nominativi dell’ufficio di revisione esterno e del responsabile del mandato;

f. il piano di retrocessione;

g. i bilanci di previsione e i conti economici di previsione per i prossimi tre esercizi;

h. le tariffe dei premi.

2 L’autorità di vigilanza può chiedere ulteriori indicazioni e documenti, se necessari per decidere in merito alla domanda d’autorizzazione.

19 RS 961.01