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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine
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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie
Capitolo 4: Riassicurazione
Art. 28 Autorizzazione all’esercizio della riassicurazione
Possono essere autorizzati a esercitare la riassicurazione dell’assicurazione sociale malattie:
a. le casse malati secondo l’articolo 3 con un numero d’assicurati pari al numero minimo stabilito dal Consiglio federale;
b. i riassicuratori sociali secondo l’articolo 31;
c. le imprese di assicurazione private abilitate alla riassicurazione conformemente alla legge del 17 dicembre 200419 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).
Art. 29 Condizioni di autorizzazione
I riassicuratori devono adempiere le condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere af.
Art. 30 Domanda di autorizzazione
La società che intende riassicurare rischi assicurativi dell’assicurazione sociale malattie deve presentare una domanda all’autorità di vigilanza. Alla domanda vanno allegati:
a. gli statuti, l’atto costitutivo e l’estratto del registro di commercio (iscrizione);
b. indicazioni sulla dotazione finanziaria;
c. i nominativi e i curriculum vitae dei membri del consiglio d’amministrazione, del comitato e della direzione;
d. indicazioni su persone che partecipano direttamente o indirettamente al riassicuratore sociale con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto oppure che possono influenzare notevolmente in altro modo la gestione dello stesso;
e. i nominativi dell’ufficio di revisione esterno e del responsabile del mandato;
f. il piano di retrocessione;
g. i bilanci di previsione e i conti economici di previsione per i prossimi tre esercizi;
h. le tariffe dei premi.
2 L’autorità di vigilanza può chiedere ulteriori indicazioni e documenti, se necessari per decidere in merito alla domanda d’autorizzazione.
19 RS 961.01