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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine
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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie
2 L’articolo 85bis capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 194636 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) è applicabile per analogia ai ricorsi al Tribunale amministrativo federale contro decisioni dell’istituzione comune secondo il capoverso 1.
Capitolo 8: Procedura
Art. 65
Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196837 sulla procedura amministrativa sono applicabili alle procedure per quanto la presente legge non disponga altrimenti.
Capitolo 9: Organizzazione delle autorità di vigilanza
Sezione 1: Organi e personale
Art. 66 Forma giuridica, sede e nome
1 L’autorità che svolge la vigilanza ai sensi dell’articolo 1 è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Berna.
2 Essa porta il nome di «Vigilanza federale sulle assicurazioni sociali nel settore della sanità (SASO)» (Surveillance fédérale des assurances sociales de la santé SASO»).
3 La SASO si organizza autonomamente secondo i principi di un buon governo d’impresa e di una gestione economica. Tiene altresì una contabilità propria.
Art. 67 Organi
Gli organi della SASO sono:
a. il consiglio di amministrazione;
b. la direzione;
c. l’ufficio di revisione.
Art. 68 Consiglio di amministrazione
1 Il consiglio di amministrazione è l’organo strategico della SASO. Esso ha i seguenti compiti:
a. stabilisce gli obiettivi strategici dell’autorità di vigilanza e li sottopone per approvazione al Consiglio federale;
b. decide in merito agli affari di grande portata;
36RS 831.10