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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine

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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie

2 L’articolo 85bis capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 194636 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) è applicabile per analogia ai ricorsi al Tribunale amministrativo federale contro decisioni dell’istituzione comune secondo il capoverso 1.

Capitolo 8: Procedura

Art. 65

Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196837 sulla procedura amministrativa sono applicabili alle procedure per quanto la presente legge non disponga altrimenti.

Capitolo 9: Organizzazione delle autorità di vigilanza

Sezione 1: Organi e personale

Art. 66 Forma giuridica, sede e nome

1 L’autorità che svolge la vigilanza ai sensi dell’articolo 1 è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Berna.

2 Essa porta il nome di «Vigilanza federale sulle assicurazioni sociali nel settore della sanità (SASO)» (Surveillance fédérale des assurances sociales de la santé SASO»).

3 La SASO si organizza autonomamente secondo i principi di un buon governo d’impresa e di una gestione economica. Tiene altresì una contabilità propria.

Art. 67 Organi

Gli organi della SASO sono:

a. il consiglio di amministrazione;

b. la direzione;

c. l’ufficio di revisione.

Art. 68 Consiglio di amministrazione

1 Il consiglio di amministrazione è l’organo strategico della SASO. Esso ha i seguenti compiti:

a. stabilisce gli obiettivi strategici dell’autorità di vigilanza e li sottopone per approvazione al Consiglio federale;

b. decide in merito agli affari di grande portata;

36RS 831.10

37 RS 172.021