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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine

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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie

tazione dei rischi assunti. Esse prendono in considerazione in particolare i rischi assicurativi, i rischi di mercato e i rischi legati ai crediti.

Art. 13 Accantonamenti

Le casse malati hanno l’obbligo di costituire accantonamenti adeguati per casi di assicurazione non liquidati.

Art. 14 Patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie

1 Le casse malati garantiscono le pretese derivanti da contratti d’assicurazione o di riassicurazione mediante un patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie.

2 L’importo legale del patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie corrisponde all’importo degli accantonamenti per casi di assicurazione non liquidati.

3 Gli elementi del patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie sono destinati a sopperire alle pretese che tale patrimonio vincolato deve garantire.

Art. 15 Approvazione delle tariffe dei premi

1 Le tariffe dei premi per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l’assicurazione d’indennità giornaliera facoltativa necessitano dell’approvazione dell’autorità di vigilanza.

2 L’autorità di vigilanza verifica se le tariffe dei premi presentate si situano entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità delle casse malati e, dall’altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi.

3 L’autorità di vigilanza nega l’approvazione se i premi:

a. non rispettano le disposizioni legali;

b. non coprono i costi del loro ambito d’applicazione;

c. causano riserve o accantonamenti eccessivi.

Art. 16 Mancata approvazione delle tariffe dei premi

1 Se l’autorità di vigilanza non approva il premio richiesto, essa decide un premio adeguato. In caso di necessità o di urgenza l’autorità di vigilanza può emanare decisioni provvisorie.

2 Nella sua decisione l’autorità di vigilanza può prevedere che, in caso di impugnazione, venga applicato provvisoriamente il premio maggiore fra quello da essa deciso e quello richiesto dalla cassa malati.

Art. 17 Restituzione dei premi incassati in eccesso

1 Se i premi incassati da una cassa malati in un Cantone eccedono in modo inadeguato le spese per le prestazioni corrispondenti nello stesso Cantone, l’autorità di vigilanza dispone la restituzione dei premi incassati in eccesso, sempre che la situazione economica della cassa malati interessata lo consenta.