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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine

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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie

g. si sottrae all’obbligo di assistenza giudiziaria e amministrativa ai sensi dell’articolo 32 LPGA42 e dell’articolo 82 LAMal43;

h. viola il divieto di cui all’articolo 62 capoverso 2bis o all’articolo 64 capoverso 8 LAMal44.

2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a 150 000 franchi.

3 In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.

Sezione 2: Sanzioni amministrative

Art. 82

Le casse malati, i riassicuratori sociali e le imprese di gruppi assicurativi devono pagare un importo fino a 100 000 franchi se intenzionalmente:

a. contravvengono o non danno seguito a una decisione passata in giudicato di un’autorità di vigilanza o a una decisione delle istanze di ricorso;

b. contravvengono o non danno seguito a un’istruzione dell’autorità di vigilanza.

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 83 Esecuzione

1 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge. Esso emana le disposizioni esecutive.

Art. 84 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 85 Disposizioni transitorie

1 Le casse malati che non sono costituite in società anonime o cooperative devono adeguare la loro forma giuridica al più tardi entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. Se alla scadenza di tale termine non è stata adeguata la forma giuridica, l’autorità di vigilanza revoca l’autorizzazione.

2 Al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, le casse malati devono:

42 RS 830.1

43 RS 832.10

44 RS 832.10