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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine
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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie
a. garantire le pretese derivanti da contratti di assicurazione e di riassicurazione mediante un patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie secondo l’articolo 14;
b. disporre di una gestione dei rischi secondo l’articolo 22;
c. disporre di un ufficio di revisione secondo l’articolo 23.
Art. 86 Trasferimento di diritti e di obblighi
1 Il Consiglio federale determina il momento in cui la SASO acquisisce una personalità giuridica propria, ma al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore della presente legge la SASO subentra alla vigilanza assicurativa dell’Ufficio federale della sanità pubblica che eserciterà la vigilanza fino a quel momento.
2 Il Consiglio federale stabilisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti alla SASO, determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio d’apertura. Prende tutte le misure necessarie per il trasferimento ed emana le disposizioni corrispondenti.
3 La SASO riprende tutti i procedimenti relativi alla vigilanza assicurativa dell’Ufficio federale della sanità pubblica pendenti all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 87 Trasferimento dei rapporti di lavoro
1 I rapporti di lavoro del personale della vigilanza assicurativa dell’Ufficio federale della sanità pubblica sono ripresi dalla SASO conformemente all’articolo 86 capoverso 1 e proseguono secondo la presente legge.
2 Non vi è diritto al mantenimento della funzione, del settore di lavoro e dell’integrazione nell’organizzazione; durante un anno sussiste tuttavia il diritto al salario anteriore.
3 Le procedure di candidatura sono avviate soltanto se una riorganizzazione lo richiede o se molte persone hanno presentato una candidatura.
4 La SASO si sforza di attuare le ristrutturazioni in modo socialmente sostenibile.
Art. 88 Datore di lavoro competente
1 La SASO è il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite che dipendono dalla vigilanza assicurativa dell’Ufficio federale della sanità pubblica e il cui versamento delle rendite di vecchiaia, di invalidità o di superstiti da parte della Cassa pensioni della Confederazione è iniziato prima dell’entrata in vigore della presente legge.
2 La SASO è parimenti il datore di lavoro competente se l’inizio dell’incapacità lavorativa la cui causa ha comportato un’invalidità successiva precede l’entrata in vigore della presente legge e se il versamento della rendita inizia soltanto dopo la sua entrata in vigore.