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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine

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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie

Art. 31 Riassicuratori sociali

1 I riassicuratori sociali sono società anonime o cooperative che riassicurano soltanto l’assicurazione sociale malattie.

2 I riassicuratori sociali possono utilizzare i mezzi dell’assicurazione sociale malattie solo per scopi propri a quest’ultima.

Art. 32 Regole applicabili ai riassicuratori sociali

Le disposizioni concernenti la modifica del piano d’esercizio (art. 7), la modifica della struttura giuridica, il trasferimento di patrimonio e il trasferimento dell’effettivo degli assicurati (art. 8), il sistema della ripartizione delle spese (art. 11), le riserve basate sulla valutazione dei rischi (art. 12), gli accantonamenti (art. 13), il patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie (art. 14), i costi amministrativi (art. 19), la garanzia di una attività irreprensibile (art. 20), la pubblicazione delle indennità (art. 21), la gestione dei rischi (art. 22), il controllo interno dell’attività (art. 23), i rapporti (art. 24) e l’ufficio di revisione esterno (art. 25–27) si applicano per analogia ai riassicuratori sociali.

Art. 33 Contratti di riassicurazione

1 I premi della riassicurazione devono coprire i costi e corrispondere ai rischi assunti.

2 Il Consiglio federale stabilisce la parte minima dei rischi di assicurazione che devono assumersi le casse malati stesse.

Capitolo 5: Vigilanza

Sezione 1: In generale

Art. 34 Compiti

1 L’autorità di vigilanza sorveglia l’esercizio dell’assicurazione sociale malattie. Svolge in particolare i compiti seguenti:

a. vigila sull’osservanza delle disposizioni della presente legge e di quelle della LAMal20;

b. verifica se le casse malati e i riassicuratori sociali offrono la garanzia di un’attività irreprensibile;

c. vigila sul rispetto del piano d’esercizio;

d. vigila affinché le casse malati e i riassicuratori sociali siano solvibili, costituiscano le riserve e gli accantonamenti nel rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo corretto;

20 RS 832.10