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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine

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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie

c. la restituzione delle eccedenze risultanti dal superamento delle tariffe e dei prezzi stabiliti dal Consiglio federale;

d. la riscossione di importi delle sanzioni inflitte in caso di violazioni, di decisioni o istruzioni.

Art. 54 Ammontare del fondo in caso d’insolvenza

1 L’istituzione comune stabilisce l’ammontare del fondo in caso d’insolvenza. L’ammontare è determinato in base ai rischi che devono essere coperti dal fondo in caso d’insolvenza.

2 I rischi di cui al capoverso 1 sono determinati in base alla situazione finanziaria delle casse malati.

3 L’autorità di vigilanza può ordinare l’aumento del fondo in caso d’insolvenza per garantire la stabilità del sistema dell’assicurazione malattie.

Art. 55 Constatazione dell’obbligo del fondo in caso d’insolvenza di fornire

prestazioni

L’autorità di vigilanza stabilisce, su richiesta della cassa malati insolvente o dell’istituzione comune oppure d’ufficio, il momento in cui il fondo in caso d’insolvenza ha l’obbligo di fornire prestazioni.

Art. 56 Insolvenza

1 Una cassa malati o un riassicuratore sociale sono considerati insolventi quando nei loro confronti è aperta una procedura di fallimento o se, in un prossimo futuro, non saranno più in grado di adempiere i loro obblighi finanziari.

2 L’autorità di vigilanza informa l’istituzione comune se contro una cassa malati o un riassicuratore sociale è stata aperta una procedura di liquidazione o di fallimento o una procedura analoga.

Art. 57 Genere e portata dell'assunzione delle prestazioni

1 L’istituzione comune assume, a spese del fondo in caso d’insolvenza, l’importo che manca alla cassa malati insolvente per coprire i costi seguenti:

a. i costi per le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie;

b. i costi per le prestazioni dell’assicurazione facoltativa delle indennità giornaliere;

c. i contributi per la compensazione dei rischi di cui all’articolo 59;

d. le spese amministrative legate alla concessione delle prestazioni.

2 Stabilisce, nei singoli casi, il modo appropriato di fornire le prestazioni.