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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine
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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie
3 Comunica di volta in volta all’amministrazione della liquidazione o del fallimento l’ammontare delle prestazioni assunte dal fondo in caso d’insolvenza. Le prestazioni comunicate sono trattate come crediti esigibili.
Sezione 3: Regresso
Art. 58
1 L’istituzione comune assume, nei confronti di un organo o di un terzo responsabile dell’insolvenza della cassa malati, le pretese della cassa malati fino all’ammontare delle prestazioni legali di cui si è fatta carico. Essa fa valere i propri crediti nella procedura di fallimento.
2 Se vi sono più responsabili, questi rispondono in solido per le pretese di regresso dell’istituzione comune.
3 Ai diritti trasferiti all’istituzione comune sono applicabili i termini di prescrizione dei diritti del danneggiato. Per il diritto di regresso dell’istituzione comune, i termini decorrono soltanto dal momento in cui essa è venuta a conoscenza delle prestazioni che è chiamata a fornire e della persona soggetta all’obbligo del risarcimento.
4 La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i costi assunti dal fondo in caso d’insolvenza. L’eccedenza è versata alla massa fallimentare.
5 Le pretese che non passano all’istituzione comune rimangono nella massa fallimentare.
Sezione 4: Compensazione dei rischi
Art. 59 Contributi per la compensazione delle differenze dei rischi
Le casse malati il cui effettivo di donne, persone anziane e persone con un elevato rischio di malattia assicurate è inferiore alla media dell’insieme delle casse malati devono versare un contributo all’istituzione comune a favore delle casse malati il cui effettivo di donne, persone anziane e persone con un elevato rischio di malattia assicurate supera tale media; il contributo è destinato a compensare integralmente le differenze medie tra i gruppi di rischio determinanti.
Art. 60 Rischio di malattia elevato
Il criterio determinante per valutare il rischio di malattia elevato è la degenza di oltre tre giorni in un ospedale o in una casa di cura secondo l’articolo 39 LAMal33 nel corso dell’anno precedente.
33 RS 832.10