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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine
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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie
i. accettare ogni persona tenuta ad assicurarsi, nei limiti del corrispettivo raggio d’attività territoriale;
j. essere in grado di adempiere tutti gli altri requisiti della presente legge e della LAMal10.
2 L’autorità di vigilanza si adopera per l’osservanza legale e durevole delle condizioni di autorizzazione da parte delle casse malati. In caso di mancata osservanza delle condizioni di cui al capoverso 1, l’autorità di vigilanza esige il ripristino della situazione legale.
Art. 5 Delega di compiti
1 La cassa malati può delegare i seguenti compiti a un’altra impresa del gruppo assicurativo o a una federazione di casse malati:
a. la gestione del registro del codice creditori dei fornitori di prestazioni;
b. la verifica dell’economicità delle prestazioni;
c. ulteriori compiti fondamentali, con l’accordo dell’autorità di vigilanza.
2 La cassa malati può inoltre delegare attività ausiliarie a un’altra impresa del gruppo assicurativo, a una federazione di casse malati oppure a terzi.
3 Non sono considerate attività ausiliarie in particolare:
a. la direzione generale e il controllo esercitati da parte del consiglio di amministrazione;
b. i rimanenti compiti dirigenziali fondamentali.
4 La cassa malati deve garantire che la vigilanza sui compiti delegati possa essere esercitata senza restrizioni.
Art. 6 Domanda di autorizzazione
1 La domanda di autorizzazione va presentata all’autorità di vigilanza.
2 La domanda deve essere corredata del piano d’esercizio. Quest’ultimo deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:
a. gli statuti, l’atto costitutivo e un estratto del registro di commercio (iscrizione);
b. l’organizzazione della cassa malati, se del caso anche del gruppo assicurativo a cui essa appartiene;
c. i nominativi e i curriculum vitae dei membri del consiglio d’amministrazione, del comitato e della direzione;
d. i nominativi dell’ufficio di revisione esterno e del responsabile del mandato;
e. indicazioni su persone che partecipano direttamente o indirettamente alla cassa malati con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto op-
10 RS 832.10