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Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 34 pagine
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Legge sulla vigilanza sull’assicurazione sociale malattie
8 L’assicuratore non può disdire le assicurazioni complementari di cui all’articolo 2 capoverso 2 LVAMal per il solo motivo che l’assicurato cambia assicuratore per l’assicurazione sociale malattie.
Titolo prima dell’art. 11
Abrogato
Art. 1115
Abrogati
Titolo prima dell’art. 18
Abrogato
Art. 18
Abrogato
Titolo prima dell’art. 21
Abrogato
Art. 2122a
Abrogati
Art. 59a Dati dei fornitori di prestazioni
1 I fornitori di prestazioni sono tenuti a comunicare alle competenti autorità federali i dati di cui necessitano per vigilare sull’applicazione delle disposizioni della presente legge relative all’economicità e alla qualità delle prestazioni. Segnatamente vanno comunicati i seguenti dati:
a. il genere di attività, l’infrastruttura e le installazioni, la forma giuridica;
b. il numero e la struttura dei dipendenti e dei posti di formazione;
c. il numero e la struttura dei pazienti, in forma anonima;
d. il genere, l’entità e i costi delle prestazioni fornite;
e. gli oneri, i proventi e il risultato d’esercizio;
f. gli indicatori medici della qualità.
2 Le persone fisiche e giuridiche interpellate sono tenute a fornire le informazioni richieste. I dati devono essere messi a disposizione gratuitamente.